Data: 16/11/2014 13:00:00 - Autore: Marina Crisafi

Con l'ordinanza n. 23088 depositata il 30 ottobre scorso e di cui si è data notizia su questo portale (Vedi: Non cambia il mantenimento se l'ex ha immobili che rendono poco - in allegato il testo dell'ordinanza) , la Cassazione ha ribadito l'orientamento consolidato secondo il quale, la ratio dell'istituto è quella di tendere al mantenimento del tenore di vita goduto dal coniuge durante la convivenza matrimoniale.

E' noto che nella comparazione delle contrapposte capacità patrimoniali si tiene conto anche del patrimonio immobiliare e non solo del reddito da lavoro, ma se nel caso specifico gli immobili dell'ex marito non hanno inciso sul tenore di vita essi diventano irrilevanti ai fini del riconoscimento e della determinazione dell'assegno di mantenimento

Su questo assunto, la Cassazione ha quindi rigettato il ricorso dell'ex moglie, la quale impugnava la sentenza della Corte d'Appello che non le attribuiva l'assegno divorzile richiesto, lamentando la mancata considerazione della consistenza del patrimonio immobiliare posseduto dal marito.

Concordando con il giudice territoriale, la S.C. ha affermato, invece, che il patrimonio dell'ex coniuge, pur essendo stato preso in considerazione, forniva redditi talmente scarsi da non poter incidere in modo decisivo sul tenore di vita familiare, per cui, pur potendo presumere “la possibilità di un futuro aumento del reddito” di costui, in ragione degli immobili posseduti, essendo allo stato attuale i redditi complessivi della moglie analoghi a quelli del marito, non rilevava ai fini di una eventuale determinazione dell'assegno di divorzio. Per giurisprudenza consolidata, ha concluso, infatti, la Corte, “le condizioni economiche delle parti vanno considerate in concreto e non sulla base di un apprezzamento soltanto probabilistico”. 

Sono diversi i rpecedenti della Cassazione in cui si fa riferimento al valore del patrimonio immobiliare e alla sua incidenza nella determinazione del diritto al mantenimento. Qui sotto riportiamo tre massime selezionate tra quelle di maggiore interesse:

Cassazione Civile n. 2747/2011
Al coniuge che dispone di un reddito di per sé congruo, ma non tale da consentire la conservazione dell'elevatissimo tenore di vita condotto durante la convivenza matrimoniale, grazie all'eccezionale posizione reddituale e soprattutto patrimoniale dell'altro coniuge, compete un assegno divorzile, in misura tale da assicurare - almeno in via tendenziale e parziale - il raggiungimento di standard di vita vicini a quelli già goduti (nella specie, la Corte, ha confermato la sentenza di merito che aveva riconosciuto alla ex moglie un mantenimento di 5.000 mensili perché il marito era titolare di un reddito molte volte superiore a quello della moglie, e soprattutto aveva un consistente patrimonio immobiliare).


Cassazione civile n. 5492/2001
Nel caso in cui il patrimonio immobiliare del coniuge che chiede l'assegno di mantenimento e gli eventuali suoi redditi non patrimoniali non siano in grado di assicurargli il mantenimento del pregresso tenore di vita senza doversi ricorrere alla loro, sia pure parziale, alienazione, prima di potergli negare il diritto all'assegno il giudice deve esaminare quale sia la posizione economica complessiva del coniuge nei cui confronti l'assegno sia richiesto, per verificare se sia tale da consentire (nel bilanciamento dei rispettivi interessi, nel quadro di quelli della famiglia nel suo insieme), attraverso la corresponsione di un assegno di mantenimento, di conservare ad entrambi i coniugi il pregresso tenore di vita, senza intaccare il patrimonio di nessuno di loro.


Cassazione civile n.5446/81
L'entità dell'assegno di mantenimento, in caso di separazione personale, è determinata (in base a quanto dispone l'art. 156 c.c.) in rapporto alle circostanze ed ai redditi dell'obbligato, ma ciò non esclude che debba essere presa in considerazione anche l'entità del patrimonio in sè, a prescindere dal reddito, non solo dell'obbligato ma anche del coniuge beneficiario, poiché la parola circostanze si riferisce sia alle ragioni della decisione che alle sostanze: pertanto, il giudice del merito, ove le sostanze siano costituite da un patrimonio immobiliare, deve tener conto sia del valore intrinseco degli immobili, sia del reddito che in concreto essi producono, mentre è erroneo un criterio estimativo che consenta una sottovalutazione degli immobili solo perché, al momento in cui l'esame è compiuto, è modesto il reddito da essi prodotto.

Tutte le notizie