Data: 26/04/2004 - Autore: Cristina Matricardi
La Quinta Sezione Penale della Corte di Cassazione (Sent. 10310/2004) ha stabilito che "l'impugnazione proposta dopo la morte dell'imputato e, peraltro, dopo la mancata notifica, dell'estratto contumaciale a causa dell'evento, � inammissibile per difetto di legittimazione e non pu� comportare n� la condanna alle spese della parte privata che, non essendo pi� soggetto del rapporto processuale, non pu� essere destinatario della statuizione, n� del difensore che, sia pur non legittimato al gravame, rappresentando la difesa tecnica, non � parte in senso tecnico e non � soggetto al principio della soccombenza".
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