Data: 07/11/2014 19:10:00 - Autore: G.C.
Le Sezioni Unite della Cassazione con Sentenza 19667/2014 hanno stabilito che Equitalia ha l'obbligo di dare un preavviso all'interessato prima di procedere all'iscrizione di ipoteca.
Questo perch� l'amministrazione finanziaria deve garantire il contraddittorio nei confronti del contribuente anche nella fase "pre-contenziosa" o "endoprocedimentale".
Il diritto del destinatario di un provvedimento a essere sentito prima dell'emanazione di questo, spiega la Corte, realizza "l'inalienabile diritto di difesa del cittadino" garantito dall'articolo 24 della Costituzione
Ora, considerato che l'iscrizione ipotecaria � un atto "destinato ad incidere in modo negativo sui diritti e gli interessi del contribuente" � indispensabili che questo sia comunicato prima della sua esecuzione.
Poco importa, spiega la Corte, che non vi � una espressa previsione normativa in merito, giacch� l'attivazione del contraddittorio costituisce un principio fondamentale del nostro ordinamento giuridico.
Per quanto riguarda il termine da fissare per il contribuente per la presentazione di osservazioni o per provvedere al pagamento, la Corte ritiene che mancando, anche in tal caso, una espressa previsione normativa si possa fare riferimento a norme che prevedono un termine analogo (come l'articolo 6 comma 5 dello statuto del contribuente o l'articolo 36 ter, comma quarto, d.p.r. n.600 del 1973) e dunque tale termine va determinato in 30 giorni.

In conclusione, come accade per il fermo amministrativo, anche in caso di iscrizione di ipoteca, Equitalia e i concessionari della riscossione dovranno prima inviare al contribuente un preavviso invitandolo a fornire chiarimenti e a proporre osservazioni entro un termine minimo di 30 giorni garantendogli cos� la possibilit� di aprire un contraddittorio.

Per il resto si rimanda al testo  della sentenza qui sotto allegato.

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