Data: 08/11/2014 09:30:00 - Autore: Silvia Tommasin
In
materia di contratti internazionali � indispensabile valutare con
attenzione i diversi sistemi giuridici cui appartengono le parti
interessate onde focalizzare e rendere pi� fluido possibile il
rapporto.
La
differenza sostanziale tra i paesi di common law, civil law e legge
islamica, pu� determinare infelici incomprensioni o incompatibilit�
posto che determinati istituti e diritti possono essere riconosciuti
e tutelati in un paese ma non nell'altro. In primis dunque �
fondamentale verificare l'esistenza di una condizione di reciprocit�.
Come
noto, i paesi di common law prevedono un sistema giuridico che
poggia sullo stare decisis
in cui fonte del diritto sono gli
usi (custom law) ed i precedenti
legali (judicial precedents) CHE operano con modalit�
contrapposta rispetto ai paesi di civil law in cui la fonte
del diritto � di derivazione codicistica.
Il sistema giuridico islamico invece, trova la sua fonte nella
religione posto che Dio
ha dato regole e dettami in senso ampio offrendo in siffatta
maniera gli strumenti per gestire e regolare ogni ambito del
quotidiano.
La
Shari'a (nata
dall'unione del Corano
- testo sacro per eccellenza - e la Sunna
� raccolta di comportamenti ed insegnamenti tenuti in diverse
occasioni dal Profeta in grado di colmare lacune del Corano) �
pertanto la base su cui � costruito e retto il sistema islamico che,
pu� tuttavia prevedere in in determinati luoghi e circostanze
l'integrazione con altro e diverso diritto, purch� non contravvenga
alle regole imposte da Dio.
La
complessit� del diritto islamico si palesa anche attraverso la sua
caleidoscopica modalit� applicativa posto che, pur mantenendo intatto
il diktat divino, rivela nei rapporti internazionali
percezioni ed influenze tipiche di altri regimi ed ugualmente
recepite dai singoli stati di matrice musulmana.
Alcuni
paesi hanno maggiormente risentito dell'influenza occidentale
assorbendone per certa misura diritto e consuetudini mentre altri,
di matrice pi� tradizionalista (es. Arabia Saudita, Oman, Yemen,
Bahrein, Quatar, Emirati Arabi Uniti, Kuwait, Afghanistan), restano
esclusivamente legati alla Shari'a.
I
meno conservatori ammettono cos� l'esistenza di una sorta di
pluralismo giuridico in cui consuetudine e religione coesistono con
l'ulteriore apertura ad altre e diverse fonti di diritto.
Complici
i commerci internazionali ed i frequenti rapporti con sistemi di
common law, taluni paesi musulmani hanno mantenuto il diritto
religioso a regolare strettamente e senza intromissione alcuna
dall'esterno la materia domestica, familiare e della persona,
concedendo invece alle altre materie un' alternativa e diversa
regolamentazione, aprendo cos� all'applicabilit� del diritto
straniero, agli usi e consuetudini pur in ambito strettamente
commerciale.
Ove
si intrattengano rapporti col mondo islamico � pertanto necessario
conoscere e rispettare regole e consuetudini del vivere quotidiano
onde evitare il pregiudizio degli interessi in gioco.
Ulteriori
sfaccettature e difficolt� sono poi rappresentate dal sistema
linguistico posto che determinati regimi accettano e recepiscono
esclusivamente la propria lingua � soprattutto in caso di procedura
giudiziaria od arbitrale - ed i format sono davvero molti e
differenti tra loro.
L'"occidentalizzazione
" nei rapporti e l'influenza dei paesi di common law hanno reso
sempre pi� fondamentale l'utilizzo della lingua inglese senza
tuttavia porre al riparo da ogni possibile incomprensione od
insicurezza nell'esprimere il voluto.
Si
rende pertanto necessario procedere con cautela nella resa
contrattuale iniziando l'attivit� nel modo pi� chiaro e limpido
possibile, delineando nel dettaglio gli scopi, gli interessi delle
parti, verificare la legge applicabile e pi� favorevole ( non
necessariamente quella del proprio paese ), utilizzare clausole
definitorie tanto da rendere chiari sin dal principio i termini in
contratto ed il significato loro conferito.
In
buona sostanza per cercare di prevenire possibili questioni aperte tra
le parti e limitare incomprensioni ed attriti � doveroso porre il
testo contrattuale per iscritto caratterizzandolo, con dovizia di
particolari e dettagli, in modo tale da lasciare poco spazio a lacune
interpretative e/o normative, procedere con accordi di riservatezza,
lettere di impegno, specifici carichi di oneri e doveri in capo alle
parti contrattuali.Tutto ci� richiama richiama piacevolmente il
modus operandi tipico anche dei regimi di common law che deve
ad ogni modo essere ricondotto entro il sistema islamico,
specialmente se nei rapporti coi paesi della penisola arabica,
pertanto con l'ausilio di legali locali.
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