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Data: 19/11/2014 17:10:00 - Autore: Avv. Francesco Pandolfi Avv. Francesco Pandolfi Cassazionista La pregevole sentenza n. 523/13 del 09.04.2013 del Tar Puglia, riguardante la selezione di un Colonnello della Guardia di Finanza, fissa il principio secondo il quale la mancata concessione del collocamento in aspettativa è immotivata se non tiene conto dei pareri favorevoli espressi in seno all'Amministrazione. Il Tenente Colonnello, dott. G., svolgeva le funzioni di Comandante del Reparto Comando del Reparto Tecnico Logistico Amministrativo P. della Guardia di Finanza di Bari. Veniva selezionato dall'Azienda Sanitaria Locale della Provincia di B. per ricoprire il posto di Dirigente responsabile dell'Unità operativa complessa "Contabilità generale - costi d'esercizio" dell'Area gestione risorse della medesima ASL; chiedeva pertanto il collocamento in aspettativa. Una volta respinta l'istanza, con determinazione del 1xxxx del Comandante Generale della Guardia di Finanza, l'interessato adiva il Tribunale domandando sia l'annullamento del provvedimento, nonché, eventualmente, degli atti presupposti e connessi, sia l'accertamento del suo diritto al collocamento in aspettativa. Poiché i Comandi Interregionale e Regionale si erano espressi favorevolmente (pur auspicando il pronto avvicendamento dell'Ufficiale superiore), il ricorrente in effetti aveva stipulato con l'ASL il contratto individuale di lavoro, trasmettendone copia al Comando regionale. A tal punto gli veniva comunicato il preavviso di rigetto e successivamente il provvedimento definitivo, con il quale l'aspettativa senza assegni gli veniva negata perché ritenute prioritarie le esigenze dell'Amministrazione, legate alla necessità di sostituzione dell'Ufficiale, segnalate dalle Autorità gerarchiche intermedie. L'atto veniva contestato alla stregua di due distinti motivi. Secondo la prospettazione attorea, da un lato, non sussistevano le ragioni organizzative (contraddittoriamente, rispetto ai pareri intervenuti, ritenute prevalenti dal Comando generale), dall'altro, la norma di cui all'articolo 15 septies primo e quarto comma d.lgs. n. 502/92 non lascia spazio alla discrezionalità dell'amministrazione in ordine alla concessione dell'aspettativa. Inoltre, lamenta l'interessato l'estremo ritardo della comunicazione di preavviso di rigetto, nonché le carenze motivazionali dell'atto anche con riguardo ai pareri espressi di segno diverso rispetto al diniego opposto. Costituitisi il Ministero dell'Economia e delle Finanze e il Comando generale della Guardia di Finanza, veniva accolta la domanda incidentale di sospensione. Le censure dedotte veniva ritenute assolutamente fondate. È evidente infatti che la determinazione del 1xxxx del Comandante Generale della Guardia di Finanza disattende le risultanze procedimentali, costituite dai pareri favorevoli del Comando Regionale Puglia e del Comando Interregionale dell'Italia Meridionale della Guardia di Finanza, in modo immotivato e adducendo una ragione ostativa alla concessione dell'aspettativa (la prioritaria esigenza di sostituzione dell'Ufficiale nell'unità) che non ha poi trovato conferma nella documentazione processuale e che invero non corrispondeva al senso di quanto espresso dalle Autorità gerarchiche intermedie. Tale conclusione assorbe l'ulteriore motivo di doglianza, considerato che, anche a prescindere dalla natura discrezionale o vincolata del collocamento in aspettativa, la valutazione effettuata dalla Guardia di Finanza è comunque affetta da vizi sia procedimentali sia logici. Il ricorso dunque è d'accogliere e, per l'effetto, va annullato l'atto impugnato. Avv. Francesco Pandolfi 328 6090 590 skipe: francesco.pandolfi8 francesco.pandolfi66@gmail.com |
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