Data: 09/12/2014 16:00:00 - Autore: Licia Albertazzi

di Licia AlbertazziCorte di Cassazione civile, sezione sesta, sentenza n. 24004 dell'11 Novembre 2014. 

L'attribuzione di una pensione di previdenza o di assistenza sociale ha presupposti e finalit� differenti, sebbene la categoria da tutelare sia la stessa (nel caso di specie, persone affette da cecit� congenita o sopravvenuta). Per tale motivo, la Suprema Corte, data la natura specifica ed eccezionale della normativa di cui � dubbia l'interpretazione, conferma come non sia possibile estendere per analogia la normativa inerente i trattamenti assistenziali a una situazione che prevede (la revoca dei) benefici di tipo previdenziale (come nel caso in oggetto).

Finalit� della pensione assistenziale � infatti quella di integrare il reddito del soggetto colpito da cecit� � c.d. mancato guadagno - il quale deve versare in stato di bisogno. La quantificazione del bisogno economico (calcolato sulla base del reddito ai fini IRPEF) e il non superamento della soglia determinata per legge, � dunque requisito indispensabile per ottenere tale forma di pensione integrativa. Al contrario, la pensione previdenziale prescinde dall'eventuale recupero del mancato guadagno da parte del soggetto interessato, essendo anzi sua finalit� ultima quella di favorire l'inserimento � o il reinserimento � del cieco nel mondo del lavoro, �evitando che al reperimento di un'attivit� lavorativa e di un connesso reddito consegua la perdita della pensione�

Nel caso di specie l'interessato ha lamentato violazione di legge per mancata estensione della normativa regolante il percepimento di pensione previdenziale alla propria situazione, a carattere assistenziale. Per i motivi sopra esposti � di cui � stata data estrema sintesi, invitando il lettore ad approfondire l'argomento dando lettura diretta della sentenza - il ricorso � stato rigettato. 


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