Data: 13/11/2014 21:30:00 - Autore: Marina Crisafi

È vero la coppia era in crisi da anni, ma la relazione extraconiugale di lui è stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso. È stata quest'ultima, pertanto, la vera causa del crac familiare, tale da comportare l'addebito della separazione al marito.

Lo ha deciso la Corte di Cassazione, con sentenza n. 24156 del 12 novembre 2014, intervenendo in un giudizio di separazione tra coniugi, concluso in appello con la pronuncia di addebito nei confronti dell'ex marito, con la previsione di un assegno mensile di mantenimento a favore dei figli e della ex moglie, nonché con l'assegnazione alla stessa dell'abitazione familiare.

Inutili le doglianze dell'uomo che, negando la relazione extraconiugale, si appellava alla preesistente insanabile rottura del legame affettivo con la moglie, contestando altresì l'assegnazione in toto della casa coniugale, senza considerare la possibilità di una divisione dell'immobile idonea a contemperare gli interessi in gioco, quali il diritto di proprietà dell'abitazione familiare.

La S.C., infatti, ha condiviso la valutazione della corte di merito circa l'esistenza della relazione extraconiugale, da parte del marito, provata dalla ripetuta frequentazione “con chiari indici di comportamento trascendenti un mero rapporto di amicizia”.

Quanto alla preesistenza della crisi del rapporto matrimoniale, ha ritenuto la Cassazione che gli elementi addotti dal ricorrente non assumessero una valenza univoca e significativa, giacchè intesi solo a dimostrare “la sopravvalutazione degli elementi di prova relativi alla esistenza di una relazione extra-coniugale e la sottovalutazione di quelli relativi alla pregressa manifestazione di una crisi matrimoniale”, non essendo sufficienti, dunque, a superare la mera valenza di asserzioni soggettive e di conseguenza a provare che la pregressa crisi fosse tale da far cessare la cd. “affectio coniugalis”, aldilà della presenza di una relazione extraconiugale.

Quanto, infine, all'assegnazione della casa familiare, ha ricordato la Corte, “in tema di separazione personale dei coniugi, il giudice può limitare l'assegnazione della casa familiare ad una porzione dell'immobile, di proprietà esclusiva del genitore non collocatario, anche nell'ipotesi di pregressa destinazione a casa familiare dell'intero fabbricato, ove tale soluzione, esperibile in relazione al lieve grado di conflittualità coniugale, agevoli in concreto la condivisione della genitorialità e la conservazione dell'habitat domestico dei figli minori”.

Nel caso di specie, la S.C. ha escluso, in accordo con la motivazione del giudice d'appello, che “la divisione dell'abitazione e l'assegnazione delle due porzioni ai genitori potesse ritenersi coerente all'interesse dei minori alla conservazione dell'habitat familiare e alla preservazione da situazioni confusive e foriere di conflittualità”; per cui ha respinto integralmente il ricorso, condannando il ricorrente alle spese di giudizio. Per altri dettagli si rimanda al testo della sentenza qui sotto allegato.

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