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Data: 26/04/2004 - Autore: Cristina Matricardi Il Garante per la protezione dei dati personali (Newsletter 29 marzo / 4 aprile 2004) ha stabilito che si possono inviare fax per effettuare ricerche di mercato, promozioni o comunicazioni commerciali, vendite dirette, pubblicità od altro materiale di carattere commerciale, solo dopo aver ottenuto il preventivo ed esplicito consenso del destinatario, anche se il suo numero telefonico compare in un elenco cosiddetto "pubblico", o viene reperito sulla rete Internet. L'Autorità ha inoltre precisato che non si può mai subordinare la sospensione del servizio imponendo all'interessato un onere economico derivante, per esempio, dal rinvio del fax a un numero di telefono soggetto ad una speciale tariffa. Il Garante, nel provvedimento, ha reso noto che "il Codice in materia di protezione dei dati personali (art.130) e il decreto legislativo n. 185/1999 sulla protezione dei consumatori nei contratti a distanza (art. 10, comma 1) prevedono, da un lato, che gli operatori stabiliti nel territorio italiano che usano dati personali per comunicazioni commerciali utilizzando sistemi automatizzati di chiamata senza l'intervento di un operatore, tra i quali il fax, informino preventivamente l'interessato e, dall'altro, che nella stessa informativa sia previsto che l'utilizzo di questi strumenti avvenga solo dopo aver ricevuto il libero ed esplicito consenso dell'interessato" e che "all'interessato il Codice della privacy riconosce il diritto ad opporsi gratuitamente, in tutto o in parte fin dall'inizio, ma anche in un momento successivo, al trattamento dei dati personali che lo riguardano senza particolari formalità, dunque anche verbalmente, ma certamente non subordinando, come nel caso affrontato dal Garante, la cancellazione dei dati personali detenuti dal mittente all'invio della relativa richiesta mediante un fax peraltro a tariffazione speciale". Trattandosi di una società con sede legale all'estero, il Garante ha reso noto di aver provveduto ad attivare il Garante territorialmente competente per le iniziative del caso. |
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