Data: 17/11/2014 12:00:00 - Autore: Licia Albertazzi

di Licia AlbertazziCorte di Cassazione civile, sezione seconda, sentenza n. 24111 del 12 Novembre 2014. 

Il favor rei non pu� applicarsi anche agli illeciti amministrativi. E' quanto ricorda la Corte di Cassazione occupandosi di un ricorso avverso una sentenza che aveva confermato la sanzione della sospensione della patente di guida, irrogata per guida in stato di ebbrezza alcolica, la Suprema corte ha richiamato il proprio orientamento (costante nel tempo) per cui non sarebbe possibile applicare normativa amministrativa, maggiormente garantista per l'interessato, sopravvenuta in corso di causa o in ogni caso in un momento successivo la commissione dell'illecito. 

L'art.1 della legge 689/1981 e successive modifiche riporta infatti chiaramente i principi di legalit�, irretroattivit� e di divieto di applicazione dell'analogia in materia di sanzioni amministrative. Ci� �sia che si tratti di illeciti amministrativi derivanti da depenalizzazione, sia che essi debbano considerarsi tali ab origine, senza che rilevi in contrario la circostanza che la pi� favorevole disciplina posteriore alla data della commissione del fatto sia entrata in vigore anteriormente all'emanazione dell'ordinanza�. Per le sanzioni amministrative non pu� trovare applicazione il principio, di stampo penalistico, della retroattivit� della norma pi� favorevole.

Altra questione affrontata nella sentenza in commento concerne la legittimit� dell'irrogazione della sanzione della sospensione della patente di guida in virt� della finalit� ultima dell'istituto; essa ha infatti natura preventiva e cautelare, finalit� espressa nella �necessit� di impedire che, nell'immediato, prima ancora che sia accertata la responsabilit� penale, il conducente del veicolo (�) continui a tenere una condotta che possa arrecare pericolo ad altri soggetti�. Il ricorso � rigettato.


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