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Data: 14/11/2014 18:42:00 - Autore: Avv. Giacomo Sorrentino Avv. Giacomo Sorrentino E-mail: g_sorrentino@hotmail.it La nuova normativa in materia potrebbe apparire prima facie eccessivamente gravosa. Tuttavia, ove si vadano ad analizzare compiutamente le norme di riferimento - art. 94 comma 4 bis CDS e art. 247 bis DPR 495/1992 - emerge in tutta evidenza come l'adempimento in questione, in realtà, sia da ricondursi unicamente a fattispecie di utilizzo che, oltre ad essere prolungato (superiore ai 30 giorni), deve altresì potersi dire "qualificato" : ad es. comodato, rent to buy, ecc. Ne deriva, pertanto, come in assenza di un atto dispositivo nei termini suddetti, non sussista alcun obbligo di annotazione. Con la conseguenza che, ad esempio, anche se dovessimo ricevere in prestino l'auto da un amico (dunque non convivente) per 2 mesi senza alcun atto scritto e registrato, non dovremmo procedere a tale incombente: in siffatta ipotesi, infatti, ciò che manca è proprio l'atto di disposizione qualificato. Le precedenti considerazioni, d'altra parte, oltre ad emergere da un'analisi esegetico-giuridica, si estrapolano agevolmente anche in ossequio ad un criterio di effettività (sotto il profilo della possibilità di controllo): infatti – assumendo nuovamente come parametro l'esempio testé riportato - se si procedesse ad imprestare liberamente un veicolo ad un amico per un tempo superiore a quello fissato in 30 giorni, ci si chiede in che modo l'organo accertatore potrebbe conoscere l'effettivo momento di decorrenza del prestito stesso ai fini della sanzione. Di talchè, può agevolmente concludersi sostenendo che, fuori dalle ipotesi richiamate, la semplice utilizzazione, anche per lungo tempo - e persino di veicolo non intestato ad un familiare convivente - non è soggetta ad alcuna annotazione e sfugge a qualsivoglia sanzione . Nondimeno, al di là delle precedenti considerazioni, resta in ogni caso ferma l'opportunità - rimessa al singolo - di affidare la propria autovettura a terzi per un periodo prolungato in assenza di un formale atto dispositivo: in tal caso, invero, non possono sottacersi le conseguenze astrattamente configurabili quali, a titolo esemplificativo, la legittimazione passiva in ordine a possibili contravvenzioni al CDS. Avv. Giacomo Sorrentino
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