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Data: 17/11/2014 17:00:00 - Autore: Licia Albertazzi di Licia Albertazzi - Corte di Cassazione civile, sezione seconda, sentenza n. 24209 del 13 Novembre 2014. E' possibile, per il singolo condomino, distaccarsi dal riscaldamento centralizzato senza bisogno di ottenere preventivamente l'autorizzazione dall'assemblea dei condomini; tale distacco deve tuttavia avvenire senza che ne derivino, per i comproprietari maggiori oneri. Recente evoluzione giurisprudenziale ha ammesso che il distacco possa avvenire senza particolari adempimenti e senza l'ottenimento di autorizzazioni dall'assemblea purché siano pagate le spese di distacco e il condomino interessato contribuisca alle spese comuni sino al momento in cui tale distacco di fatto avvenga: Inoltre è necessario che l'impianto non subisca pregiudizio. Una volta avvenuto il distacco, il condomino potrà avvalersi dell'esonero (ex art. 1123 codice civile), dal partecipare alle spese comuni per l'uso del servizio centralizzato. Tale principio prevale su ogni possibile statuizione contraria contenuta nel regolamento condominiale. Tuttavia, “il diritto a chiedere il distacco, a determinate condizioni, non potendo la rinunzia del singolo condomino comportare un maggiore aggravio per gli altri, non può non valere per il futuro e non comporta la possibilità di chiedere restituzioni o danni”. Ciò significa che per tutti i consumi inerenti l'uso e la conservazione dell'impianto centralizzato, prima che di fatto fosse posta in essere la divisione, l'interessato deve comunque partecipare. “L'operatività della rinuncia, quale atto abdicativo unilaterale, è limitata dal divieto di sottrarsi all'obbligo di concorrere alle spese necessarie alla conservazione della cosa comune con aggravio degli altri partecipanti. Per altri dettagli si rimanda al testo della sentenza qui sotto allegato. |
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