Data: 18/11/2014 16:40:00 - Autore: Marina Crisafi

di Marina Crisafi - I domiciliari dovranno essere la regola, mentre il carcere solo l'eccezione; gli obblighi di valutazione e motivazione per i giudici chiamati a decidere sull'applicazione della custodia cautelare saranno pi� stringenti; e sar� consentito il diritto di visita dei detenuti ai figli, al coniuge o al convivente con handicap grave.

Queste, in estrema sintesi, le novit� della riforma sulle misure cautelari (AC 631-B), approdata luned� in aula a Montecitorio, dopo il via libera della Commissione giustizia, in terza e probabile ultima lettura, prima di tornare al Senato per l'approvazione definitiva.

La riforma, che si inquadra nei pi� ampi interventi finalizzati a deflazionare il sovraffollamento carcerario (tra cui il c.d. "Svuota carceri") che, nei giorni scorsi, hanno ricevuto il plauso della Corte di Giustizia europea (la quale, ritenendo sufficienti le misure introdotte dall'Italia, ha respinto gli oltre tremila ricorsi dei detenuti italiani) mira a rivoluzionare la "logica" della custodia cautelare, legando la sua funzione alla "pericolosit�" e non ad una "anticipazione della pena" nell'ottica del principio costituzionale della presunzione di innocenza.

Salutato come "un atto dovuto di civilt� umana prima ancora che giuridica", il testo, infatti, introduce un contemperamento tra il principio della carcerazione preventiva come ultima ratio e la necessit� di tutela delle vittime e la sicurezza dei cittadini nei riguardi dei reati pi� gravi.

Ecco i punti principali della riforma al vaglio della Camera:


Meno discrezionalit� ai giudici nell'applicazione delle misure cautelari

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La riforma delimita la discrezionalit� del giudicante nella valutazione dell'applicazione delle misure, idonee a garantire le esigenze cautelari in attesa del giudizio. Al requisito della concretezza del pericolo di fuga e della reiterazione del reato, viene affiancato, infatti, quello dell'attualit�.

Entrambi non potranno essere desunti esclusivamente dalla gravit� del reato per cui si procede, ma dovranno essere valutati caso per caso.

Carcere quale ultima ratio per i reati pi� gravi

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Il ricorso alla custodia carceraria avr� carattere residuale, potendo essere disposto solo quando le altre misure coercitive o interdittive, anche applicate cumulativamente, risultino inadeguate.

La presunzione di idoneit� della custodia in carcere continuer� ad operare solo per i reati di particolare gravit�, come quelli di associazione mafiosa, sovversiva o terroristica, anche internazionale, ma soltanto con riguardo alla sussistenza di gravi indizi di colpevolezza.

Mentre, per gli altri reati gravi, tassativamente individuati (omicidio, pornografia minorile, violenza sessuale, ecc.), potr� applicarsi la custodia in carcere solo allorquando, in relazione al caso concreto, le esigenze cautelari non possano essere soddisfatte mediante le altre misure;

Nessun automatismo

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Il disegno di legge all'esame della Camera elimina, altres�, l'automatismo del ricorso alla custodia in carcere quando l'indagato si renda colpevole di violazione degli arresti domiciliari o sia in passato gi� evaso.

Anche in tali ipotesi, infatti, il giudice potr� decidere, qualora la trasgressione sia di lieve entit�, di applicare gli arresti domiciliari se la misura soddisfa, comunque, le esigenze cautelari;

Obblighi di motivazione

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Il giudice che disponga la misura della custodia in carcere dovr� spiegarne i motivi, illustrando le ragioni della sua valutazione circa l'inidoneit� delle altre misure (come ad es. gli arresti domiciliari con uso dei c.d. braccialetti elettronici) a soddisfare le esigenze cautelari.

L'obbligo di motivazione, al fine di evitare l'applicazione di misure cautelari "appiattite" sulla base delle deduzioni del pm, dovr� evidenziare che il giudice ha proceduto ad una "autonoma valutazione" sulla base degli indizi emersi e delle specifiche esigenze cautelari del caso concreto; la mancanza di una valutazione autonoma diventa motivo di annullamento dell'ordinanza cautelare in sede di riesame;

Termini del procedimento

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Le novit� relative al procedimento prevedono un aumento del termine massimo di efficacia delle altre misure interdittive (da 2 a 12 mesi) e la modifica del riesame presso il tribunale della libert� delle ordinanze che dispongono le misure coercitive.

Al fine di assicurare pi� ampie garanzie all'imputato, il differimento dell'udienza camerale (alla quale lo stesso potr� partecipare personalmente), non potr� essere superiore a 10 giorni ed � disposto un termine massimo di trenta giorni per la trasmissione degli atti o per il deposito dell'ordinanza che decide il riesame, a pena di inefficacia e di impossibilit� di rinnovo, salvo in caso di eccezionali esigenze cautelari.

Allo stesso termine soggiace il deposito dell'ordinanza che decide sull'appello al tribunale del riesame e vengono introdotti tempi certi per le decisioni a seguito dell'annullamento con rinvio, da parte della Cassazione, dell'ordinanza che dispone la misura cautelare;

Diritto di visita dei detenuti ai figli e ai conviventi con handicap grave

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Viene introdotto il diritto di visita dei detenuti (condannati, imputati o internati) ai figli, al coniuge o al convivente affetti da handicap grave.

� garantita, altres�, alla madre detenuta (o al padre detenuto, qualora la madre sia deceduta o impossibilitata) la possibilit� di assistere il figlio, minore di anni 10, durante le visite mediche specialistiche;

Obbligo di relazione

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La proposta di legge introduce, infine, l'obbligo per il Governo di inviare una relazione annuale al Parlamento circa le misure cautelari, suddivise per tipologia e relativi esiti, adottate nell'anno precedente.

In allegato il testo del ddl AC 631-B approvato dalla Commissione Giustizia in sede referente


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