Data: 19/11/2014 21:10:00 - Autore: Licia Albertazzi

di Licia AlbertazziCorte di Cassazione civile, sezione terza, sentenza n. 24472 del 18 Novembre 2014. Estensore Dott. Marco Rossetti.

L'art. 2054 codice civile in tema di investimento del pedone da parte dell'automobilista pone a carico di quest'ultimo una presunzione di colpa iuris tantum � che ammette, cio�, la prova contraria. Per questo, spiega la Cassazione, spetta al conducente del mezzo provare che il pedone si � comportato in modo anomalo e imprevedibile, infrangendo una o pi� regole del Codice della strada, comportandosi in un modo tale da rendere inevitabile l'impatto. 

Tale prova pu� valere, se non per una discolpa totale, quanto meno a fondare un concorso di colpa a carico dell'investito

Nel caso di specie il conducente ha allegato la circostanza che il pedone avrebbe attraversato la strada fuori dalle strisce pedonali; ma tale comportamento non � di per s� idoneo ad escludere la responsabilit� dell'autista.

Secondo la Corte per vincere la presunzione di colpa del conducente, occorre dimostrare che il pedone ha tenuto una condotta anomala, violando le regole del codice della strada e parandosi imprevedibilmente dinanzi alla direzione di marcia del veicolo investitore.

La corte chiarisce in particolare che:

1. Il pedone pu� essere ritenuto responsabile esclusivo del sinistro soltanto quando si pari improvvisamente e imprevedibilmente dinanzi alla traiettoria del veicolo;

2. la violazione di una regola di condotta da parte del pedone non � di per s� sufficiente a ritenere la colpa esclusiva di questo;

3. La violazione di una regola di condotta da parte del pedone � sufficiente a ritenere un concorso di colpa del pedone stesso ex articolo 1227 c.c. nella causazione del sinistro.

Nel caso di specie il giudice del merito ha erroneamente applicato un concorso di colpa al 50%  sulla base del fatto che vi erano delle oggettive difficolt� a definire la dinamica dell'incidente. La motivazione della sentenza, impugnata dal pedone, risulta viziata da contraddittoriet� e violazione di legge, giacch� le regole processuali stabiliscono una presunzione relativa a carico del conducente, presunzione che non � stata sconfessata da alcuna precisa prova contraria. 

Nel rinviare alla corte d'appello di Perugia la Cassazione da le seguenti raccomandazioni:

1. Si deve tenere conto del fatto che l'insufficienza di prova della colpa del pedone ridonda a svantaggio del conducente;

2. va accertato se nel caso di specie vi � la prova di una condotta colposa del pedone e in cosa consiste;

3. va eventualmente ripartita la responsabilit� in base ai criteri dettati dall'articolo 1227 comma 1 del codice civile e cio� "dapprima spiegando adeguatamente quale delle colpe concorrenti debba intendersi pi� grave, e quali conseguenze delle rispettive condotte imprudenti debbano ritenersi maggiori; e quindi ripartendo la colpa in proporzione alla gravit� della colpa e all'entit� delle conseguenze che ne sono derivate".


Per maggiori dettagli si rimanda al testo della sentenza qui sotto allegata.


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