|
Data: 21/11/2014 15:14:00 - Autore: Marina Crisafi È pienamente legittimo il sequestro conservativo degli immobili familiari, conferiti in uno “sham trust” (ovvero in un trust simulato o fittizio), costituito “come mero espediente per creare un diaframma tra patrimonio personale e proprietà costituita in trust, con evidente finalità elusiva delle ragioni creditorie di terzi, comprese quelle erariali”. Così ha stabilito la Corte di Cassazione, con sentenza n. 46137 del 7 novembre 2014, rigettando il ricorso di un soggetto indagato per bancarotta fraudolenta e confermando il provvedimento di rigetto della richiesta di riesame, da parte del Tribunale di Parma, del sequestro conservativo disposto dal Gip del medesimo tribunale. Condividendo l'esito delle statuizioni del tribunale e rigettando in toto le doglianze del ricorrente, circa l'impignorabilità dei beni sottoposti a sequestro conservativo, in aperta violazione dell'art. 11 della Convenzione dell'Aja dell'1.7.1985 in materia di trust, la cui costituzione produce la segregazione del patrimonio conferito, la Cassazione ha affermato, invece, che il trust costituito dall'imputato insieme ai familiari, alla luce delle qualifiche di trustee e di beneficiario allo stesso attribuite unitamente alla madre (entrambi titolari originari dei beni conferiti nell'istituto), è da considerarsi simulato (c.d. “sham trust”) e come tale improduttivo dell'effetto segregativo connaturato all'istituto. La S.C. ha colto l'occasione per ricordare che il trust “tipico istituto di diritto inglese, si sostanzia nell'affidamento ad un terzo di determinati beni perché questi li amministri e gestisca quale "proprietario" (nel senso di titolare dei diritti ceduti) per poi restituirli, alla fine del periodo di durata del trust, ai soggetti indicati dal disponente”, per cui il presupposto, coessenziale alla natura dell'istituto, è che il disponente “perda la disponibilità di quanto abbia conferito in trust, al di là di determinati poteri che possano competergli in base alle norme costitutive”. Tale condizione è assolutamente ineludibile, tant'è che ove risulti che la perdita del controllo dei beni da parte del disponente sia solo apparente, ha aggiunto la Cassazione, “il trust è nullo e non produce l'effetto segregativo che gli è proprio”. Così affermando, la S.C. ha quindi ritenuto conforme il provvedimento cautelare emesso nel caso di specie, considerata la situazione di mera apparenza dell'istituto, visto che il ricorrente continuava ad amministrare i beni conservandone la disponibilità nella qualità di trustee, oltre ad esserne beneficiario, insieme ai familiari. |
|