Data: 07/12/2014 17:30:00 - Autore: Licia Albertazzi

di Licia AlbertazziCorte di Cassazione civile, sezione sesta, ordinanza n. 24676 del 19 Novembre 2014. 

Il fatto che una delle parti non abbia rispettato il segnale di stop, non significa che si possa considerare superata la presunzione di concorso di colpa di cui al secondo comma dell'art. 2054 codice civile.

Lo afferma la Corte di Cassazione spiegando che l'accertamento di una violazione, da parte di uno dei conducenti, dell'obbligo di dare la precedenza, non dispensa il giudice "dal verificare il comportamento dell'altro, onde stabilire se quest'ultimo ha a sua volta violato o meno delle norme sulla circolazione stradale".

La presunzione di pari responsabilità ha infatti carattere sussidiario e si può applicare soltanto "nel caso in cui sia impossibile accertare il concreto il grado di colpa di ciascuno dei conducenti coinvolti nel sinistro".

Nel caso di specie risulta solo che una parte non ha rispettato il segnale di stop ma ciò non esclude "l'obbligo di accertare la rilevanza di quel comportamento sotto il profilo eziologico".

Nel caso di specie il giudice di merito aveva riconosciuto che una parte non aveva rispettato il segnale di stop, ma aveva anche aggiunto che ciò non esauriva il dovuto accertamento sulla responsabilità del conducente del veicolo antagonista ed ha precisato, sotto questo profilo, che nulla era stato provato in ordine all'esatta dinamica dell'incidente.

La sentenza impugnata non ha quindi violato il disposto di cui all'art. 2054 secondo comma perché ha stabilito che la semplice violazione dello stop non implica di per sé il superamento della presunzione.


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