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Data: 03/12/2014 17:00:00 - Autore: Abg. Francesca Servadei Abg. FRANCESCA SERVADEI - francesca.servadei@libero.it Il bullismo è un fenomeno di crescente espansione soprattutto tra i più giovani trattandosi di comportamenti di prevaricazione nei confronti dei propri coetanei ;esso si manifesta in maniera diretta ovvero indiretta. Il bullismo diretto consiste in vessatori comportamenti indirizzati, da uno o più soggetti, nei confronti della vittima; mentre il bullismo indiretto si manifesta in modo subdolo, consistendo quindi nel diffondere maldicenze ovvero deridere la vittima al suo passaggio. Da un punto di vista penale non è presente nel Codice alcuna fattispecie
nella quale inquadrare tale fenomeno, perciò alla luce di comportamenti
riconducibili al bullismo è possibile ricorrere a tali figure di reato quali, Rapina, ex articolo 628 c.p., Minaccia, ex articolo 612 c.p., Molestia o Disturbo alle Persone, ex
art. 660 c.p., (configurandosi laddove la vittima venga presa in giro ovvero
subisca atteggiamenti petulanti consistenti in una arrogaza invadente o
continua ed inopportuna intromissione altrui), Ingiuria,ex art.594 c.p., Diffamazione,
ex art. 595 c.p., Percosse, ex
art. 581 c.p., Lesione Personale e Circostanze Aggraventi, rispettivatamente ex art. 583 e 583 bis c.p.,
senza dimenticare tutti quei comportamenti volti a procurare un danno materiale
alla cosa altrui e quindi punibili ai sensi dell'articolo 635 del Codice Penale, rubricato Danneggiamento, nonché gli Atti
persecutori di cui all'articolo 612bis. A confermate l'assenza di un
comportamento tipizzato riconducibile al bullismo è stata la pronuncia dei
Giudici di Piazza Cavour, i quali con sentenza del 20 maggio 2014, num. 20660,
hanno statuito che la fattispecie nella quale i soggetti abbiano attuato
condotte aventi finalità di bullismo ovvero condotte volte ad affermare il
proprio potere in un determinato territorio, non fa venir meno gli elementi
costitutivi del delitto di cui all'articolo 628 del Codice Penale, quale Da un punto di vista civilistico, alla luce di comportamenti riconducibili al bullismo, è possibile instaurare un indipendente giudizio innanzi al Tribunale Civile per il risarcimento di un danno ingiusto, ai sensi dell'articolo 2043 Codice Civile, rubricato Risarcimento per fatto illecito, potendo quindi chiedere il risarcimento del danno biologico,morale ed esistenziale. Una particolare attenzione deve essere rivolta all'articolo 2048 del Codice Civile, Responsabilità dei genitori, dei tutori, dei precettori e dei maestri d'arte, alla luce del quale si riscontra la cosiddetta responsabilità oggettiva in virtù della quale del fatto ne rispondono anche i genitori e la scuola( nel caso in cui l'evento si verifichi in orario e luogo scolastico). L'articolo 2048 del Codice Civile al primo comma non esclude la responsabilità dei genitori che hanno affidato i figli alla scuola salvo nel caso di culpa in vigilando, ossia la scuola risponde dell'atto illecito di un minori su altro minore, in quanto l'alunno, e quindi i genitori essendo titolari del diritto soggettivo di educare ed istruire i filgli affidandolo alla struttura scolastica, subiscono un danno consistente in atti illeciti volti ad ostacolare il loro pieno diritto; da ciò ne deriva che gli insegnati risultano responsabili, ma a pagare i danni è la scuola; nel caso in cui invece si tratti di minore privo della capacità di intendere e volere, in questo caso ne risponde, ai sensi dell'articolo 2047 Codice Civile, Danno cagionato dall'incapace, la persona che si occupa di sorvegliare il minore. Particolarmente importante è Parallelamente al bullismo altro fenomeno in crescente espansione è il cosidetto cyderbullismo; con tale termine si suole indicare tutti quei ripetuti e sistematici attacchi mediante la rete internet attraverso i social networks e non solo. Diverse sono le modalità con le quali il cyberbullismo si realizza: harassament, ossia continua spedizione di messaggi dal contenuto offensivo, flaming, consistente in volgari messaggi on-line finalizzati a provocare accese discussioni sui forum, impersonation o furto di identità (identity theft), finalizzata a sostituirsi alla reale persona con l'intento di creare alla stessa una discutibile reputazione, denigrazione, exposure, vale a dire pubblicare private informazioni, cyber-persecuzione ovvero minacce o molestie con lo scopo di incutere paura ad una persona ed ancora trikery, entrare in confidenza con l'utente per poi divulgare o condividere informazioni ottenute sfruttando la fiducia ottenuta ed in ultimo l'esclusione mediante la quale si esclude l'utente da un gruppo formato su un social networks con l'obiettivo di far nascere nello stesso un senso di emarginazione. Nonostante manchi una specifica normativa volta a contrastare il fenomeno del cybullismo ci sono stati importanti interventi mirati quanto meno a reprimere condotte di questo tipo;nel Decreto Legge 93 del 2013 sono riportate importanti disposizioni le quali si riferiscono non direttamente al fenomeno del bullismo, bensì alla fattispecie di cui all'articolo 612 bis del Codice Penale, Atti persecutori, commessa mediante mezzi informatici ovvero telematici, nonché l'aggravante di 1/3 laddove gli atti siano realizzati attraverso strumenti informatici o telematici e nonché frode informatica commessa mediante sostituzione di identità, fenomeno che prende il nome di identity theft. Abg. FRANCESCA SERVADEI - francesca.servadei@libero.it STUDIO LEGALE SERVADEI, CORSO GIACOMO MATTEOTTI NUM. 49, ALBANO LAZIALE (ROMA) TEL 069323507- CELL. 3496052621
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