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Data: 27/11/2014 19:00:00 - Autore: Silvia Tommasin
La
federazione degli Emirati Arabi Uniti rappresenta indubbiamente un
punto di sbocco per la realizzazione di svariate attività
commerciali, anche straniere, grazie alla politica fiscale vigente
nel Paese.
Identificati
i punti base per l'avvio di una Limited Liability Company entro
il mainland, pare opportuno verificare come ed in che misura
uno straniero può realizzare detta forma societaria nel territorio
emiratino che risponde alla definizione di Free Trade Zone ( FZ)
. Partendo dal presupposto che ogni stato della Federazione è
dotato di legislazione propria, allo stesso modo, all'interno di ogni
zona franca si realizza un'ulteriore puntuazione di norme e dettagli
tecnici che creano di fatto altra e diversa situazione normativa
volta tuttavia a velocizzare e rendere più agevoli la promozione del
commercio e con esso l'esportazione.
Vi è
pertanto interazione tra la Company Law n. 8/1984 e le
specifiche norme che regolano la singola FZ con l'effetto che
entro tali territori gli stranieri possono anche svolgere attività
vietate nel mainland. Sostanzialmente le differenze rispetto
il regime societario nel territorio della Federazione consistono
nella maggiore apertura ai commerci ed importazioni, minore
burocrazia ed in senso lato maggiore libertà nella gestione della
propria attività.
Realizzare
lo start up di una LLC entro le zone franche è senza dubbio
molto più veloce e semplice rispetto il mainland. In queste
terre infatti anche lo straniero può avviare una LLC
unipersonale e nel momento in cui l'amministratore della società
risiede nella FZ, non sussiste alcun obbligo d'utilizzo dello sponsor
o service agent per l'espletamento delle attività
amministrativo/burocratiche.
Ogni zona
franca è dotata di un' autorità locale ( Free Zone Authority
) che amministra la propria zona di competenza, rilascia
autorizzazioni e licenze ( commerciali, industriali, di servizi o
industria nazionale). E' importante sottolineare che la licenza
concessa dall'autorità di una zona franca permette di operare entro
il territorio della propria FZ o all'estero ma non entro all'interno
del mainland.
Per l'avvio
di una Free Zone Company e Free Zone Estabilishment è
previsto il versamento di capitale minimo che tuttavia varia da zona
a zona, mentre è altrimenti possibile per la società straniera
aprire una propria sede ( Branch ) senza alcun tipo di
versamento, licenza o service agent. Rimane tuttavia
fondamentale avere una presenza in loco manifestata attraverso un
ufficio ed un amministratore che risieda nel territorio. Nota
l'operatività nei territori franchi anche per il favorevole regime
fiscale che offre l'esenzione dalle imposte societarie per un tempo
determinato e prestabilito da ogni FZ, l'esenzione dai dazi
doganali, la libertà di rimpatrio dei capitali investiti e profitti
derivati dall'attività economica.
Anche
l'aspetto burocratico offre indubbio vantaggio dal momento che, già
“leggero”, è stato recentemente dotato di ulteriore
semplificazione tanto da rendere il più agevole possibile l'avvio
delle attività e gli scambi commerciali. In tal senso risulta
sostanziale la differenza con le società avviate nel territorio
della Federazione: nelle FZ vige una maggiore apertura tale
che le procedure burocratiche possono anche essere condotte in lingua
inglese, personalmente, e le assunzioni sono aperte anche a personale
straniero. Rimane la necessaria traduzione di tutta la documentazione
in arabo. Gli Emirati Arabi Uniti, pur avendo ratificato il 21 agosto
2006 la Convenzione di N.Y. del 1958, circa il riconoscimento delle
sentenze straniere e le procedure arbitrali, di fatto sono ancora
restii a darne pronta applicazione, evidenziando in tale maniera il
proprio aspetto “conservatore”, anomalo se rapportato
all'apertura nelle attività, ciò forse per l'innato spirito di
autotutela e conservazione delle ricchezze e territorio.
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