Data: 03/12/2014 14:00:00 - Autore: Avv. Francesco Pandolfi

Avv. Francesco Pandolfi      cassazionista

Il Consiglio di Stato, con sentenza n. 1226 del 13.04.2014 resa in materia di infermità da causa di servizio, accerta il diritto del ricorrente al risarcimento del danno biologico, quantificandolo nella fattispecie in euro 100.969,10.

Scopriamo insieme il ragionamento dei Giudici, ponendo in evidenza subito il principio generale in forza del quale: il danno biologico comprende le conseguenze psicologiche e sociali che affliggono il danneggiato in quanto individuo interagente in un ambito collettivo, mentre le provvidenze derivanti dall'invalidità permanente mirano a risarcire unicamente la menomazione dell'integrità fisica del soggetto interessato

Con sentenza n. 4136 del 2011 questa Sezione, in parziale riforma della sentenza del TAR Campania n.15430/2007, accoglieva l'appello ed il ricorso di primo grado proposti dal sig. R. (sottufficiale dell'esercito in SPE -a suo tempo adibito in territorio di guerra Sarajevo, Tirana, Durazzo e Katlanovo), per il riconoscimento del diritto al risarcimento del danno derivante da infermità contratte per causa di servizio e per colpa della Pubblica Amministrazione datrice di lavoro, con conseguente condanna della stessa a quanto dovuto.

La Sezione riconosceva il risarcimento per danno biologico decurtato della somma ottenuta e liquidata per equo indennizzo.

Il sig. V. notificava la sentenza al Ministero della difesa, assegnandogli del termine per adempiere e supportando la domanda con la documentazione tecnica necessaria. Successivamente, col ricorso in esame (depositato in data 20.8.2012), l'interessato ha chiesto l'ottemperanza della predetta decisione, allegando la stima, redatta da professionista sanitario, del danno riportato, a suo avviso da liquidarsi, in esecuzione della pronunzia in epigrafe, nell'importo di Euro 757,917,13, oltre interessi e rivalutazione come per legge.

Si è costituita nel giudizio l'Amministrazione della difesa, eccependo (memoria in data 18.3.2013) l'erronea quantificazione della somma complessivamente riconosciuta a titolo di danno biologico, che a suo avviso dovrebbe essere decurtata delle somme attribuite per equo indennizzo, speciali elargizioni ed assegni vitalizi mensili.-

Al fine di decidere il ricorso, ritiene il Collegio indispensabile determinare l'importo base del danno biologico complessivamente riportato dal sig. V., verificando correlativamente se debba o meno ritenersi congruo quello stimato dalla documentazione esibita dal ricorrente. 

'E stata pertanto disposta una verificazione a norma dell'art. 66 del c.p.a, presso la struttura medico legale dell'Ospedale militare del (...). L'amministrazione della difesa, tuttavia , ha indicato altro ufficio competente per la verificazione (Dipartimento di medicina legale dello stato Maggiore della difesa), verso il quale pertanto la Sezione ha rinnovato l'incombente istruttorio.

Con nota in data 9xxxx, l'Ufficio incaricato ha eseguito l'incombente. 

Con istanza depositata il 5xxxxx, ai sensi degli artt. 18 e 19 del c.p.a., il ricorrente, ha ricusato l'organismo verificatore argomentando non potersi ritenere estraneo alle parti e pertanto di non potere assolvere con indipendenza il compito affidato.

Respinta l'istanza di ricusazione dell'organismo verificatore, nel merito, il Collegio è chiamato a dare esecuzione al giudicato di cui si tratta, mediante determinazione della misura del risarcimento per danno biologico dovuto al militare ricorrente. Quest'ultimo supporta la propria istanza indicando le voci di risarcimento indicate dalla perizia allegata agli atti, mentre la difesa erariale evidenzia che la sentenza oggetto di esecuzione limita la decurtazione alle sole somme corrisposte per equo indennizzo, sicché dal risarcimento riconoscibile per danno biologico dovrebbero comunque essere detratti gli importi per tutte le altre causali (equo indennizzo, elargizioni speciali ed assegni vitalizi, menzionate dalle lettere da "c" in poi della memoria citata). Il ricorso è meritevole di accoglimento nei termini e nei limiti che seguono.

Nella nota con la quale ha adempiuto all'istruttoria, il soggetto verificatore, dopo aver menzionato quanto già riconosciuto all'interessato (invalidità permanente dell' 85% e sua riliquidazione differenziale per l'equiparazione a vittima del dovere), aggiunge che la CMO di C. aveva valutato l'invalidità all'85% ed il danno biologico nella misura del 65%, e che ai fini del risarcimento l'invalidità è stata valutata nella più favorevole misura dell'85%. Dal tenore complessivo della nota emerge in sostanza che il danno biologico è stato considerato una causale sostanzialmente compresa nel danno da invalidità permanente e, sembra di comprendere, sarebbe perciò già ristorato in forza dal riconoscimento del secondo. 

La tesi, che investe un punto di diritto (peraltro riservato a questo giudice), non può essere condivisa. 

Al riguardo occorre anzitutto precisare che il danno biologico, secondo principi ormai sufficientemente consolidati in giurisprudenza, costituisce concettualmente una sub-categoria del più ampio concetto di danno non patrimoniale, ma soprattutto trova il suo fondamento giuridico in una matrice differente dal danno rappresentato dalla invalidità permanente. 

Ed invero, come confermato anche dalla sentenza in esecuzione, il danno biologico (o alla vita di relazione) comprende le conseguenze psicologiche e sociali che affliggono il danneggiato in quanto individuo interagente in un ambito collettivo, mentre le provvidenze derivanti dall'invalidità permanente mirano a risarcire unicamente la menomazione dell'integrità fisica del soggetto interessato

Pertanto nella determinazione del danno biologico la misura della invalidità riportata dal dipendente non può essere presa in considerazione, tant'è, peraltro, che sussistono apposite tabelle di valutazione utilizzate dai tribunali civili, alle quali fa riferimento lo stesso verificatore.

La nota istruttoria, invece, non dà luogo a perplessità in relazione al punto base cui applicare la percentuale, quantificato, includendo la rivalutazione ISTAT, in Euro 2.227,22.

Pertanto, e conclusivamente sul punto, emerge che la misura del danno biologico da riconoscersi al sig. Ve. deriva dalla moltiplicazione del punto base per i punti in percentuale di invalidità e pertanto ammonta ad Euro 144.769,3- (2.227,22 x 65=144.769,30).

La corretta individuazione del danno biologico nella misura sopra indicata esclude la fondatezza delle richieste eccedenti, per causale e per importo, detta voce e formulate dal ricorrente in forza della perizia esibita.

Quanto infine alle somme che ad avviso della difesa erariale dovrebbero essere detratte dal risarcimento sopra riconosciuto, il Collegio, premesso che il giudicato ha affermato il "diritto del ricorrente al risarcimento del danno biologico, previa decurtazione della sola somma corrisposta per equo indennizzo", deve necessariamente ribadire che le uniche voci decurtabili sono quelle riferite a detta causale (ed indicate dalla memoria erariale nei punti a e b di pag.5), ammontanti complessivamente ad euro 43.800,20; non può invece procedersi ad alcuna decurtazione per le voci corrisposte di cui agli altri punti indicati dalla memoria.

Pertanto la somma base spettante al sig. Ve. per danno biologico è di 100.969,10; a tale importo va aggiunta la maggior somma tra interessi e rivalutazione monetaria a decorrere dalla data della domanda giudiziale (ricorso al TAR) sino al saldo effettivo.

Avv. Francesco Pandolfi      

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