Data: 01/12/2014 10:10:00 - Autore: Marina Crisafi

Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale (G.U. n. del 28 novembre 2014) del decreto legislativo n. 175/2014, approvato dall'esecutivo il 30 ottobre scorso nell'ambito dell'attuazione della pi� generale delega fiscale (l. n. 2372014), dal prossimo 13 dicembre entrano in vigore tutte le misure di semplificazione fiscale introdotte relativamente alle persone fisiche, alle societ� e alla fiscalit� internazionale.

Le misure principali del decreto:

Dichiarazione dei redditi

Il decreto introduce, in via sperimentale, il mod. 730 precompilato per dipendenti e pensionati a partire dal 2015. Cambia anche l'iter di trasmissione del mod. 730: entro il 7 marzo di ogni anno, infatti, il sostituto d'imposta dovr� inviare il modello Cud all'Agenzia delle Entrate, la quale una volta in possesso dei dati relativi a stipendi o pensioni, dei dati dell'anagrafe tributaria (relativi a rendite immobiliari, familiari a carico, ecc.) e di quelli trasmessi dai soggetti terzi (come banche o assicurazioni per mutui, polizze, ecc.), provvede a precompilare la dichiarazione e a renderla disponibile telematicamente entro il 15 aprile.

Il contribuente, entro il 7 luglio di ogni anno, potr� accettare, modificare o integrare la dichiarazione. Nel primo caso, sar� esentato dai controlli, in caso di modifiche e o integrazioni, soltanto tramite Caf o professionisti, invece, sar� soggetto ai controlli formali. Resta ferma la possibilit�, secondo il comma 4 dell'art. 1, di presentare la dichiarazione dei redditi autonomamente compilata con le modalit� ordinarie.

 

Spese professionisti

A decorrere dal periodo d'imposta in corso dal 31 dicembre 2015, ai sensi del novellato art. 54 comma 5 del d.p.r. n. 917/1986 (Testo Unico delle imposte sui redditi), le spese di vitto e alloggio sostenute direttamente dai committenti per i professionisti non saranno pi� considerate �compensi in natura� e pertanto verranno esentate dall'addebito e dalla successiva deduzione.

 

Successioni

Per le eredit� inferiori a 100mila euro viene eliminato l'obbligo per il coniuge e i parenti in linea retta di presentare la dichiarazione di successione, solamente, per�, in assenza di immobili e diritti reali immobiliari. L'art. 11 del decreto semplifica anche i documenti da allegare alla dichiarazione che potranno essere sostituiti da copie non autentiche con la dichiarazione sostitutiva di atto di notoriet� e il regime di liquidazione dell'imposta con l'aggiunta dei rimborsi fiscali.

 

Rimborsi Iva

Il capo II dedicato alle �semplificazioni per i rimborsi�, elimina gli adempimenti per i rimborsi Iva fino a 15mila euro (in luogo dei precedenti 5mila) e dispone lo stop ai limiti di rimborso per tutti i contribuenti c.d. �non a rischio�, ovvero coloro i quali hanno presentato la relativa dichiarazione da cui emerge il credito richiesto a rimborso recante il visto di conformit� (o la sottoscrizione alternativa ex art. 10, comma 7, d.l. n. 78/2009), corredata di dichiarazione sostitutiva di atto di notoriet� che attesti la sussistenza di determinate condizioni (patrimonio netto non diminuito di oltre il 40%; cessione di azioni o quote della societ� per un ammontare non superiore al 50% del capitale sociale; versamenti dei contributi previdenziali e assicurativi). Prevista, invece, per i soggetti passivi �a rischio� (coloro che esercitano attivit� d'impresa da meno di due anni; che hanno ricevuto avvisi di accertamento o rettifica dal fisco; che hanno presentato richieste prive del visto di conformit�, ecc.), una garanzia triennale a favore dello Stato.

 

Societ�

Ulteriori modifiche del decreto sono indirizzate all'ambito societario.

In particolare, l'art. 28 del d.lgs. abroga i commi da 28 a 28-ter dell'art. 35 del d.l. n. 223/2006, eliminando quindi la responsabilit� solidale tra appaltatore e subappaltatore con riferimento al versamento delle ritenute fiscali sui redditi da lavoro dipendente relativamente al rapporto di subappalto. Viene semplificato, altres�, il regime fiscale delle societ� tra professionisti istituite dalla legge di stabilit� 2012 (n. 183/2011) e modificata la disciplina relativa alle societ� in perdita sistematica, elevando a cinque periodi di imposta (contro i tre attuali) il periodo di osservazione (art. 18 d.lgs. n.175/2014). Razionalizzate anche le comunicazioni dell'esercizio di opzione, delle modalit� di presentazione e dei termini di versamento per le operazioni straordinarie poste in essere dalle societ� di persone (ex artt. 16 e 17 d.lgs. n. 175/2014).

 

Bonus energia

A fini di semplificazione burocratica risponde l'abrogazione del comma 6 dell'art. 29 del d.l. n. 185/2008, convertito con modificazioni dalla l. n. 2/2009, recante �Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale�. 

D'ora in poi, quindi, stop alla comunicazione all'Agenzia delle Entrate per i lavori (che proseguono per pi� periodi di imposta) di riqualificazione energetica degli edifici ammessi alla detrazione Irpef delle spese sostenute.

 

Fiscalit� internazionale

Gli artt. 19-25 del capo IV del decreto introducono una serie di semplificazioni fiscali riguardanti la fiscalit� internazionale. Vengono resi, in particolare, pi� semplici i modelli dichiarativi delle societ� o enti non aventi sede legale o amministrativa nel territorio dello Stato; modificate le comunicazioni delle operazioni intercorse con i paesi c.d. Black List (disposte annualmente con tetto di esonero innalzato a 10mila euro) e le richieste di autorizzazioni per l'effettuazione delle operazioni intracomunitarie; limitati i contenuti informativi degli elenchi �intrastat� per le prestazioni di servizi rese nei confronti di soggetti passivi stabiliti in un altro Stato dell'Unione e quelle da questi ultimi ricevute e dettate disposizioni in ordine alle sanzioni per omissione o inesattezza dei dati.

 

Beni confiscati

Previste modifiche anche al regime fiscale dei beni confiscati.

L'art. 32 del decreto, infatti, ha sostituito il comma 3-bis dell'art. 51 del d.lgs. n. 159/2011 (codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione), stabilendo che in vigenza dei provvedimenti di sequestro e confisca, e in ogni caso fino all'assegnazione o alla destinazione dei beni (sequestrati o confiscati) sono sospesi il versamento delle imposte, tasse e tributi dovuti.

Vai al testo del Decreto Legislativo sulle semplificazioni fiscali n. 175/2014


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