Data: 16/07/2016 20:10:00 - Autore: Marina Crisafi

di Marina Crisafi - Tutti i misuratori di velocit� devono essere soggetti a tarature periodiche, altrimenti le multe non valgono. Lo ha ribadito la seconda sezione civile della Cassazione con la sentenza n. 14543/2016 depositata ieri (qui sotto allegata), accogliendo il ricorso di un automobilista multato per aver violato l'art. 142, 9� comma, del Codice della Strada. Per gli Ermellini, � illegittimo sia il verbale che il conseguente stop della patente, stabilito dal prefetto. Ricordano infatti i giudici di piazza Cavour che la Consulta (con la decisione n. 113/2015) ha dichiarato incostituzionale l'art. 45 del Codice della Strada, nella parte in cui non prevede che tutte le apparecchiature impiegate nell'accertamento delle violazioni dei limiti di velocit� siano sottoposte a verifiche periodiche di funzionalit� e di taratura. Per cui deve ribadirsi che tali verifiche non possono essere sostituite con altri mezzi quali "le certificazioni di omologazione e conformit�".

Altrimenti, si arriverebbe al risultato paradossale che "una qualunque bilancia di un mercato rionale � soggetta a periodica verifica della taratura, mentre non lo � una complessa apparecchiatura, come quella per la verifica della velocit�, che svolge un accertamento irripetibile e fonte di gravi conseguenze per il cittadino proprietario e/o conducente di veicolo". Per cui la sentenza � cassata e la parola passa al giudice del rinvio.


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