Data: 04/12/2014 11:10:00 - Autore: Gabriella Patteri

L'obbiettivo di questa trattazione è di esaminare un tema alquanto interessante, qual è quello della risarcibilità del danno che il datore di lavoro subisce nel caso in cui il suo dipendente non possa svolgere la sua prestazione lavorativa, per inabilità temporanea determinata da un sinistro stradale.

Non sussiste dubbio alcuno sulla risarcibilità del danno che subisce il dipendente vittima di un sinistro stradale: il responsabile del sinistro e la Compagnia di Assicurazioni con cui è assicurato per la RCA, devono risarcire (oltre ai danni patrimoniali subiti a causa del sinistro, come le spese mediche per curare le lesioni subite) il danno biologico della persona lesa, e quindi sia l'eventuale invalidità permanente subita a causa del sinistro, sia l'inabilità temporanea, ossia l'impossibilità per la persona lesa di svolgere le proprie personali attività quotidiane.

Durante il periodo di inabilità temporanea, il dipendente leso dal sinistro, è legittimato a non recarsi a lavoro, e non solo ha diritto a non essere licenziato per tale ragione, ma anzi ha diritto anche alla conservazione della retribuzione. Tale retribuzione, viene infatti garantita dalla normativa legale e contrattuale, attraverso l'intervento degli Enti (INPS ed INAIL) deputati a corrispondere un' indennità, pari ad una quota della retribuzione dovuta al dipendente, e dal datore di lavoro che è tenuto a corrispondere un'indennità integrativa, pari alla restante quota della retribuzione, e a seconda dei casi anche la c.d. carenza, ossia la retribuzione per i primi 3-4 giorni di assenza da lavoro, non corrisposta dagli Enti previdenziali.

Il datore di lavoro inoltre, continuerà ad essere gravato dagli oneri contributivi dovuti per il proprio dipendente, così come se quest'ultimo avesse regolarmente svolto la sua attività lavorativa. Ed inoltre, anche durante il periodo in cui il lavoratore è rimasto assente dal lavoro, il datore sarà tenuto a conteggiare la quota di retribuzione differita maturata in quel periodo (mi riferisco a tutte quelle voci della retribuzione che non vengono corrisposte correntemente, ma verranno pagate successivamente, come la Tredicesima, la Quattordicesima, la Gratifica Natalizia, il Premio di Produzione, il TFR etc.), così come il datore di lavoro dovrà anche indennizzare il lavoratore per le ferie non godute nel periodo in cui lo stesso era assente da lavoro per malattia o infortunio. Questi costi sono sostenuti dal Datore di Lavoro, senza che questi possa usufruire della controprestazione lavorativa del dipendente assente. Pertanto il Datore di lavoro sostiene un costo inutile. Inoltre l'impossibilità di avvalersi della prestazione lavorativa del proprio dipendente, costringe il datore di lavoro a trovare un suo sostituto, in genere un lavoratore assunto a tempo determinato per coprire il posto del dipendente assente per malattia o infortunio. In tal caso il datore di lavoro sopporterebbe un ulteriore costo per poter usufruire di quella prestazione lavorativa a cui altrimenti dovrebbe rinunciare con pregiudizio per la sua attività economica, e subisce quindi anche il disagio di dover reperire in tempo utile un lavoratore che possa sostituire il dipendente legittimamente assente. Peraltro spesso può capitare, che il lavoratore assente sia in concreto insostituibile, soprattutto quando possiede requisiti di fiducia, formazione ed esperienza specifici acquisiti proprio all'interno di quella impresa, e che il datore di lavoro potrebbe ottenere soltanto investendo tempo e denaro nella formazione di un nuovo dipendente, investimento che non sarebbe conveniente per un lavoratore destinato a non far parte dell'organico dell'azienda. In tal caso l'attività economica del datore di lavoro, potrebbe subire un grave pregiudizio in termini di mancato guadagno , soprattutto quando si tratta di imprese di piccole o medie dimensioni, che operano talvolta con pochi dipendenti ciascuno dotato di requisiti appositi per poter seguire più segmenti dell'attività o addirittura l'intero processo produttivo, e pertanto l'assenza anche di uno solo di essi è in grado di paralizzare completamente l'attività economica dell'Impresa.

Ciò detto, assodato che dall'impossibilità di utilizzare la prestazione lavorativa del dipendente deriva indubbiamente un danno per il datore di lavoro, si tratta ora di vedere se tale danno debba essere risarcito da colui che ha provocato il sinistro stradale, e quindi dalla compagnia di assicurazione con la quale è assicurato per la RCA, e se quindi il datore di lavoro ha azione nei loro confronti per la tutela dei suoi diritti.

A tale proposito, non si può che partire dall'analisi della sentenza pronunciata dalla Sezioni Unite della Cassazione del 12 novembre 1988 n. 6132, la quale, risolvendo un precedente contrasto giurisprudenziale sull'argomento, ha sancito che "Il responsabile di lesioni personali in danno di un lavoratore dipendente, con conseguente invalidità temporanea assoluta, è tenuto a risarcire il datore di lavoro per la mancata utilizzazione delle prestazioni lavorative, la quale integra un ingiusto pregiudizio, a prescindere dalla sostituibilità o meno del dipendente, causalmente ricollegabile al comportamento doloso o colposo di detto responsabile. Tale pregiudizio, in difetto di prova diversa, è liquidabile sulla base dell'ammontare delle retribuzioni e dei contributi previdenziali, obbligatoriamente pagati durante il periodo di assenza dell'infortunato, atteso che il relativo esborso esprime il normale valore delle prestazioni perdute (salva restando la risarcibilità dell'ulteriore nocumento in caso di comprovata necessità di sostituzione del dipendente).

Le Sezioni Unite della Cassazione hanno quindi sancito la risarcibilità del danno subito dal datore di lavoro per non aver potuto utilizzare la prestazione lavorativa del dipendente, ritenendo che tale pregiudizio sia direttamente ricollegabile al comportamento doloso o colposo del responsabile del sinistro.

Dopo questa pronuncia la giurisprudenza di merito e di legittimità (fra le tante Cass Civ sez. III 21-10-1991 n° 11099 e n° 11100, Cass civil sez III 4-11-2002 n° 15399, Cass. Civ. sez. Lav. 15-09-2003 n° 13549, Tribunale Bari, sez. III, 22/01/2008, Cass. civ. del 9.02.2010, n° 2844) si è consolidata nell'applicare il predetto principio, riconoscendo al datore di lavoro azione diretta nei confronti dell'assicuratore per i danni causati dall'inutilizzabilità della prestazione lavorativa del proprio dipendente rimasto leso in conseguenza di un sinistro stradale. La Compagnia di Assicurazione del responsabile del sinistro, ai sensi dell'art. 1916 c.c., deve intervenire a tener indenne l'autore del sinistro dalle conseguenze derivanti dalla responsabilità civile per i danni che esso abbia prodotto a terzi a causa della circolazione del veicolo assicurato, purchè trattasi di danni derivanti dal sinistro con un rapporto causale immediato e diretto così come prescrive l'art. 1223 cod. civ.. La Giurisprudenza costante, ritiene che anche il danno subito dal datore di lavoro per non aver potuto utilizzare la prestazione lavorativa del dipendente leso dal sinistro è una conseguenza immediata e diretta del sinistro stesso, precisando inoltre, che il termine di prescrizione per far valere il diritto al risarcimento del danno è di due anni, in forza dell'art. 2947 c.c. 2° comma, trattandosi per l'appunto di danno prodotto dalla circolazione di veicoli.

In questo orientamento giurisprudenziale pressoché granitico, occorre registrare una frattura di non poco momento, segnata dalla sentenza pronunciata dal Tribunale di Catania, sezione civile V, del 10 aprile 2007, la n. 1403. Ebbene, tale sentenza merita di non passare inosservata, non foss'altro che per l'articolata e ponderata motivazione posta a sostegno del dispositivo che, in contrasto con l'orientamento delle sezioni unite della Cassazione rigetta la richiesta di risarcimento danni del datore di lavoro sostenendo che " E' risarcibile il danno ingiusto che sia conseguenza diretta ed immediata della condotta violativa di obblighi contrattuali o del generale divieto del neminem laedere.

La lesione all'integrità psico-fisica integrata a danno del lavoratore non da luogo ad un danno risarcibile a favore del datore di lavoro dello stesso.

Infatti, l'esborso della retribuzione e degli accessori dovuti al lavoratore assente per malattia hanno la loro fonte nella legge e nei contatti collettivi, mentre non può il fatto del terzo, causativo della malattia, porsi come loro causa diretta ed immediata."

Ebbene, a parere di chi scrive, la motivazione di tale sentenza è decisamente suggestiva e finanche persuasiva, ma non condivisibile, per le ragioni che si cerca di seguito di esplicitare.

Il Tribunale di Catania incentra la sua motivazione su un argomento considerato decisivo: ossia il tema dell' applicazione delle disposizioni normative di cui al combinato disposto degli artt. 1223 e 2056 c.c. con riferimento al fatto che gli unici danni risarcibili sono quelli che costituiscono «conseguenza immediata e diretta» dell'inadempimento contrattuale (art. 1223 c.c.) e/o dell'illecito aquiliano (art. 2056 c.c.).

Nella sentenza in esame si nega la risarcibilità del danno subito dal datore di lavoro al suo diritto di credito ad avere la prestazione lavorativa da lui pagata, perché non si tratterebbe di una conseguenza immediata e diretta dell'illecito commesso dal terzo durante la circolazione stradale. Secondo il ragionamento logico-giuridico dispiegato dal Tribunale catanese, la conseguenza immediata e diretta sarebbe solo la lesione all'incolumità fisica della persona rimasta vittima del sinistro, e non la lesione del diritto di credito del datore di lavoro che sarebbe invece solo un pregiudizio indiretto e mediato e quindi come tale non risarcibile.

Il Tribunale di Catania esamina la decisione delle Sezioni Unite e la contesta ritenendo che la stessa violerebbe, nei suoi esiti, le disposizioni normative di cui al combinato disposto degli artt. 1223 e 2056 c.c. con riferimento al fatto che i danni che vanno risarciti sono solo quelli che siano «conseguenza immediata e diretta» dell'inadempimento contrattuale e/o dell'illecito aquiliano. E per dimostrare ciò, la sentenza ricollega all'applicazione dei principi sanciti dalla Suprema Corte, una serie di esempi paradossali che potrebbero scaturirne come estrema conseguenza.

Come nel punto in cui afferma: ". Chi investisse, uccidendola o anche solo ferendola in modo tale da non consentirgli di lavorare ancora, una persone indebitata, oltre a tutti gli altri risarcimenti dovuti in casi del genere, dovrebbe anche pagare tutti i debiti assistiti solo da garanzia personale dell'ucciso o del ferito che non vengano assunti da eredi in ipotesi inesistenti o rinuncianti: si pensi, a mero titolo di esempio, a tutti i debiti garantiti con cessioni di parte di uno stipendio che non sarà più percepito per morte o sopravvenuta grave inabilità del lavoratore. Così l'uccisione e il ferimento di taluno saranno nuovi e ulteriori modi di succedere a taluno nei suoi debiti."

Ebbene, tale esempio sembra essere dirompente per dimostrare che così come il creditore di somme di denaro non può chiedere il risarcimento del danno al responsabile del sinistro che ha causato la morte del proprio debitore, anche il datore di lavoro non potrebbe chiedere un risarcimento al responsabile del sinistro che ha leso il suo dipendente impedendogli di adempiere al suo debito lavorativo, perché nell'uno e nell'altro caso il danno che subirebbero sarebbe una conseguenza indiretta e mediata.

Invero tale dirompenza è solo apparente. Infatti, se sussistono tutti i requisiti di cui all'art. 2043 c.c. non si vede perché debba essere negato il risarcimento del danno nell'ipotesi in cui l'illecito (doloso o colposo) del terzo vada a ledere l'integrità patrimoniale di un soggetto. Se viene ucciso un padre di famiglia che con la sua retribuzione mantiene moglie e figli la giurisprudenza costante riconosce a titolo di risarcimento danni della moglie e dei figli anche il danno patrimoniale della perdita della fonte di reddito garantita dal lavoro del proprio congiunto. La perdita è definitiva ed irreparabile, il danno è ingiusto, pertanto colui che con il suo comportamento colposo o doloso lo ha provocato, ossia è stato causa dell'evento dannoso, deve risarcire il danno.

Ebbene, l'art. 2043 assume la c.d. "ingiustizia del danno", quale componente essenziale della responsabilità civile, l' ingiustizia deve intendersi nella duplice accezione di danno prodotto non iure e contra ius: non iure, nel senso che il fatto produttivo del danno non debba essere altrimenti giustificato dall'ordinamento; contra ius, nel senso che il fatto debba ledere una situazione soggettiva riconosciuta e garantita dall'ordinamento giuridico nella forma del diritto soggettivo.

Tra i diritti soggettivi vi rientrano non soltanto i diritti assoluti (come il diritto all'incolumità fisica e la proprietà privata: ed infatti sono senz'altro risarcibili i danni fisici della persona rimasta vittima del sinistro, ed i danni materiali all'autovettura), ma vi rientrano anche i diritti relativi, come i diritti di credito. In tal senso la Giurisprudenza è costante e risalente nel tempo. E' dall'epoca del famoso caso Meroni, il giocatore del Torino morto a causa di un sinistro stradale, a seguito del quale la Società Calcistica ebbe a far causa al responsabile del sinistro, che la Suprema Corte ha affrontato e risolto il problema della risarcibilità delle lesioni ai diritti relativi, ed in particolare al diritto di credito.

Le sezioni Unite della Cassazione (26/01/1971 n° 174), visto il contrasto giurisprudenziale sul punto, ebbero a sancire per la prima volta il principio, che non verrà poi più rimesso in discussione, secondo il quale "Chi con il suo fatto doloso o colposo cagiona la morte del debitore altrui è obbligato a risarcire il danno subito dal creditore, qualora quella morte abbia determinato l'estinzione del credito ed una perdita definitiva ed irreparabile per il creditore medesimo. È definitiva ed irreparabile la perdita quando si tratti di obbligazioni di dare a titolo di mantenimento o di alimenti, sempre che non esistano obbligati in grado eguale o posteriore, che possano sopportare il relativo onere, ovvero di obbligazioni di fare rispetto alle quali vi è insostituibilità del debitore, nel senso che non sia possibile al creditore procurarsi, se non a condizioni più onerose, prestazioni eguali o equipollenti".

Ebbene, è applicando questo principio che si può ridimensionare l'esempio fatto dal Tribunale di Catania come esempio paradossale ed esito estremo che deriverebbe dall'applicazione dei principi sanciti dalla Cassazione nella sentenza delle Sez. Unite del 1988.

Qualora il sinistro coinvolga un debitore, che perdendo la vita a causa di esso non sia più in grado di estinguere i suoi debiti, la risarcibilità o meno del suo creditore, dipende dalla sussistenza di tutti i requisiti necessari per l'applicazione dell'art. 2043 c.c.. Pertanto occorre valutare se nel caso concreto a seguito della morte del debitore sia sia verificata l'estinzione del credito o una perdita definitiva ed irreparabile per il creditore. Infatti, la morte del debitore, non determina in automatico un pregiudizio irreparabile per il creditore, il quale può soddisfarsi sui beni del debitore anche dopo la sua morte ed anzi può anche agire nei confronti dei suoi eredi e dei suoi aventi causa. Peraltro la prestazione in denaro, data la fungibilità dello stesso, non diviene impossibile con la morte del debitore. Quindi nel caso concreto è veramente difficile che si verifichi a seguito dell'uccisione del debitore una responsabilità da parte di chi l'ha causata nei confronti dei suoi creditori e ciò rende l'esempio proposto dal Tribunale paradossale, e quindi d'impatto per giustificare la tesi argomentativa sostenuta. Invero nell'ipotesi in cui in concreto si verificasse che il pregiudizio sofferto dal creditore fosse irreparabile e determinato unicamente dall'agire del responsabile che ha provocato la morte del debitore, l'obbligo di risarcire il danno ai sensi dell'art. 2043 c.c. non può essere escluso, perché significherebbe ignorare il disposto sulla responsabilità aquiliana. Si pensi al caso di una prestazione infungibile, come un'attività lavorativa intuitu persona (cioè che richiede una qualche dote personale propria solo di quella determinata persona che deve adempiere la prestazione), in tal caso la morte del debitore rende il danno subito dal creditore irreparabile e non si comprende per quale ragione tale danno non dovrebbe essere risarcito da chi ha causato la morte del debitore. Così come nel caso del congiunto che ha un obbligo alimentare nei confronti dei suoi familiari, e con la morte dello stesso viene meno definitivamente quell'obbligo e quindi il danno subito dai familiari aventi diritto è un pregiudizio irreparabile, che chi ha la responsabilità di aver provocato la morte dovrà indubbiamente risarcire.

Analogamente nel caso del lavoratore che si assenta da lavoro perché infortunato a seguito di un sinistro, la prestazione lavorativa dello stesso non potrà essere espletata per tutta la durata dell'inabilità temporanea dello stesso. In effetti è come se in quel periodo il dipendente fosse deceduto perché anche in tal caso la prestazione lavorativa diviene impossibile, sia pure per un limitato periodo di tempo (sempre che il dipendente guarisca!) L'impossibilità della prestazione lavorativa determina un pregiudizio irreparabile, perché il datore di lavoro non può evitare di pagare le quote di retribuzione a suo carico, di cercare un sostituto e pagargli il suo corrispettivo per lo svolgimento di quelle mansioni, di subire dei contraccolpi economici alla sua attività nel caso in cui il dipendente sia in concreto insostituibile. Tutti questi pregiudizi, sono stati causati dal responsabile del sinistro, da cui è scaturita la malattia del dipendente che gli ha impedito di svolgere la sua attività.

Invero se fosse stato un lavoratore autonomo avrebbe avuto diritto al mancato guadagno per il periodo di non lavoro (naturalmente ove assolva all'onere probatorio di dimostrare di non aver potuto guadagnare a causa delle lesioni subite dal sinistro: c.d. perdita della capacità lavorativa specifica temporanea). Essendo un lavoratore dipendente, il guadagno non gli manca, perché per legge deve essere pagato ugualmente, anche quando non si rechi a lavoro a causa delle lesioni, ma in tal caso il danno va risarcito ugualmente, non al lavoratore che quella retribuzione percepisce, ma a chi quella retribuzione paga durante l'inabilità temporanea, ossia all'INPS o all'INAIL che pagano l'indennità di malattia o di infortunio, ed al datore di lavoro che paga le quote che non sono poste a carico degli enti predetti e che invece rimangono a suo carico.

La risarcibilità del danno patrimoniale "da incidenza dell'inabilità temporanea o dell'invalidità permanente su un reddito di lavoro" è sancita anche dall'art. 137 del Codice delle Assicurazioni Private (DECRETO LEGISLATIVO 7 settembre 2005, n. 209), così come la risarcibilità agli enti previdenziali ed assistenziali che intervengono economicamente nei casi di dipendenti lesi da sinistri stradali (c.d Diritto di surroga dell'assicuratore sociale sancito dall' Art. 142).

Ebbene, non si comprende per quali ragioni il datore di lavoro non dovrebbe avere analogo diritto. In entrambi i casi è il sinistro che ha determinato il pregiudizio economico di dover erogare una somma di denaro. E all'obiezione formulata dal Tribunale Catanese che nel caso del datore di lavoro egli è obbligato per legge a corrispondere la retribuzione, si può controbattere che la legge disciplina l'ipotesi di pagamento dell'indennità di malattia o infortunio, prevedendo quando ed in che percentuale debba essere pagata dall'Ente previdenziale/assistenziale, e quando ed in che misura debba essere pagata dal datore di lavoro, ma in entrambi i casi, è il sinistro che ha leso il dipendente che ha dato causa all'erogazione di tale indennità. E ciò vale sia per l'Ente Previdenziale, che prima di quel momento non aveva alcun obbligo di prestazioni economiche nei confronti del dipendente, sia per il datore di lavoro che pure era obbligato alla retribuzione, perché, una cosa è la retribuzione, che trova causa nella prestazione lavorativa del dipendente e che rappresenta la controprestazione nel rapporto contrattuale sinallagmatico tra le parti, altro è l'indennità di malattia e tutte le altre incombenze che gravano sul datore di lavoro a seguito della malattia/infortunio del dipendente, che non trovano la loro causa nel contratto, ma nell'evento dannoso che ha leso il dipendente e gli ha impedito di svolgere le sue mansioni lavorative.

Analogamente, nel caso in cui il datore di lavoro riesca a provare che, non avendo potuto sostituire il dipendente, ha subito una perdita economica a causa dell'interruzione dell'attività produttiva, non si può negare che tale evento dannoso sia stato provocato direttamente dal sinistro perché se il sinistro non avesse leso il dipendente, impedendogli di svolgere la sua prestazione lavorativa, l'attività produttiva dell'impresa non si sarebbe paralizzata e non si sarebbe verificata la perdita di guadagno che ne è conseguita.

Anche questo tipo di danno è un danno diretto che, se si assolve all'onere della prova, deve essere risarcito dal responsabile del sinistro. Un danno simile è quello del c.d. danno da fermo tecnico. Con il termine "danno da fermo tecnico" si definisce qual particolare nocumento di natura patrimoniale patito dal proprietario di un veicolo in riparazione per l'impossibilità di utilizzare il mezzo durante il periodo di sosta forzata in officina. Con un parallelismo, che mi sia concesso per dimostrare il mio ragionamento, se la macchina danneggiata dal sinistro mi serviva per andare a lavoro, ed era per me indispensabile per poter svolgere la mia attività (si pensi al rappresentante che viaggia con l'auto per poter svolgere il suo lavoro, o a chi utilizza il veicolo per fornire un servizio di trasporto a pagamento), l'impossibilità di utilizzarla mi crea un danno da perdita di guadagno che deve essere risarcito (vi è giurisprudenza risalente in tal senso). Per quanto riguarda l'entità di tale danno, anche in questo caso il piano di indagine si sposta sul profilo probatorio. Pertanto se riesco a provare che a causa dell'inutilizzazione dell'auto che mi serviva per lavorare ho subito una perdita economica (c.d. lucro cessante) ho diritto al risarcimento di quel danno. Trattasi infatti di un danno risarcibile perché causato dal sinistro che mi ha impedito di usare l'auto. Ma anche nel caso in cui non riesca a provare di aver subito un mancato guadagno, ho comunque diritto al risarcimento per i giorni in cui ho dovuto sostenere delle spese inutili per un auto inutilizzabile, come l'assicurazione, il bollo, etc. o le spese per recarmi a lavoro in autobus, o per prendere un auto a noleggio (c.d. danno emergente).

Ebbene, il caso di inutilizzazione dell'auto danneggiata dal sinistro in cosa differisce dal caso di inutilizzazione della prestazione lavorativa del proprio dipendente? Nell'uno e nell'altro caso c'è un soggetto che ha subito a causa del sinistro stradale un danno causato dall'impossibilità di avvalersi di un' utilità di cui aveva il diritto di avvalersi (l'utilità dell'auto, l'utilità del dipendente) e per la quale ha sostenuto delle spese inutili ed ha subìto una perdita di guadagno.

Non si comprende perché se nel caso del fermo tecnico il danno è causa diretta del sinistro che ha reso l'auto inutilizzabile per un certo periodo di tempo, nel caso del danno subito dal datore di lavoro per non aver potuto utilizzare l'attività lavorativa del dipendente leso dal sinistro, questo danno dovrebbe invece considerarsi causa indiretta e mediata del sinistro, come sostiene il Tribunale di Catania. Da che cosa può desumersi tale diversità? E non mi si venga a dire che il soggetto ferito dal sinistro è colui che subisce il danno in via immediata, mentre il datore di lavoro lo subisce solo in via mediata, perché quest'ultimo non è stato coinvolto direttamente dal sinistro. Infatti anche il danno da fermo tecnico può essere subito da un soggetto terzo rispetto al sinistro, come nel caso in cui il proprietario dell'auto sia persona diversa dal conducente rimasto ferito nel sinistro. Invero in entrambe le ipotesi il danno è risarcibile, perché sussiste il nesso di causalità tra la condotta che ha provocato l'evento ed il danno, secondo le regole della causalità giuridica che opera sul piano civilistico. Infatti, come precisato dalla giurisprudenza, l'art. 1223 e 2056 del cod. civ. laddove parlano di risarcibilità del danno che sia conseguenza immediata e diretta, rispettivamente dell'inadempimento o dell'illecito aquiliano, devono essere interpretati secondo il criterio della cosiddetta regolarità causale, nel senso che sono risarcibili non solo i danni che sono immediati e diretti, ma anche quelli che sono mediati e indiretti, purchè rientrino, secondo un giudizio di probabile verificazione rapportato all'apprezzamento dell'uomo di ordinaria diligenza, nella serie delle conseguenze normali ed ordinarie del fatto (cfr., tra le tante, Cass. Civ. Sez. II, 971/00). Peraltro oramai è orientamento consolidato quello di ritenere la causalità civile caratterizzata da una soglia meno elevata di probabilità rispetto al giudizio di causalità penale (Cass. Civ. Sez. III, 21619/07).

Il Tribunale di Catania ritiene che il danno del datore di lavoro è solo mediato ed indiretto. La mancanza di immediatezza può sembrare apparentemente un argomento valido, se ci si sofferma solo sulla considerazione che, è l'assenza del dipendente dal lavoro a determinare i costi a carico del datore di lavoro ex art. 2110 c.c. e non il sinistro, ed che, è l'impossibilità di sostituire il lavoratore assente a determinare una perdita di guadagno e non il sinistro che ha provocato le lesioni al dipendente da sostituire. Invero tale argomento è agevolmente superabile se si esamina la disciplina di cui all'art. 41 c.p. sul c.d. concorso di cause. Tale disciplina per costante giurisprudenza si applica anche in ambito civilistico e sancisce che il concorso di cause preesistenti o simultanee o sopravvenute, anche se indipendenti dall'azione od omissione del colpevole, non esclude il rapporto di causalità fra l'azione od omissione e l'evento e che le cause sopravvenute escludono il rapporto di causalità quando sono state da sole sufficienti a determinare l'evento. Ebbene, è agevole constatare che se la condotta colposa del responsabile del sinistro non avesse provocato il sinistro che ha leso il dipendente, questi non si sarebbe assentato da lavoro a causa delle lesioni subite dal sinistro, ed il datore di lavoro non avrebbe a sua volta subito i danni patrimoniali derivanti dalla sua assenza. Come si vede il rapporto di causalità è diretto e non mediato, e sarebbe interrotto solo se la causa sopravvenuta fosse stata da sola sufficiente a provocare il danno; danno che non si sarebbe verificato se non ci fosse stata quella causa sopravvenuta totalmente slegata dal sinistro. Per esempio nel caso in cui il sinistro abbia causato al dipendente solo delle lievi escoriazioni, tali da non giustificare l'assenza dal lavoro, assenza che si verifica a causa di un malanno che lo colpisce proprio in quella stessa giornata in cui si è verificato il sinistro, ma che non ha nulla a che vedere con esso. L'esempio è scolastico, ma ben può anche realizzarsi in concreto, e rende bene l'idea di come il nesso di causalità tra la condotta e l'evento dannoso possa essere interrotto, così da escludere la risarcibilità del danno.

Pertanto giustamente le Sezioni Unite della Cassazione nella sentenza del 1988 precisano:

"con riguardo all'immediatezza delle conseguenze risarcibili (art. 1223 c.c.), va osservato che le stesse non si identificano nell'evento primo che individua e qualifica l'illecito, nella lesione cioè del bene immediatamente colpito (nel caso l'integrità fisica del dipendente), ma negli effetti pregiudizievoli che ne scaturiscono sempre che gli stessi siano legati da uno stretto e diretto nesso eziologico con la predetta azione illecita.

Nella logica del rischio d'impresa il legislatore ha ritenuto di porre a carico del datore di lavoro, entro determinati limiti, le conseguenze della malattia del dipendente, ma ciò vale solo nei rapporti interni fra le parti del rapporto di lavoro. Detto rischio non può essere egualmente addossato al datore di lavoro allorquando il mancato funzionamento del sinallagma tipico del rapporto di lavoro (attività lavorativa-retribuzione) sia determinato dall'illecito del terzo, estraneo a quel rapporto. Il che è reso ancor più evidente ove si consideri la ragione di fondo della tutela aquiliana del diritto di credito e si tenga conto dell'osservazione già fatta da autorevole dottrina e già condivisa da questa Corte (Sez. Un. n. 1008/1972), secondo cui nella struttura del diritto del creditore è possibile distinguere il momento dinamico o lato interno del rapporto, da quello statico o esterno: il primo si caratterizza per il potere di esigere dal debitore la prestazione, il secondo per l'appartenenza dell'interesse del creditore alla sua sfera giuridica patrimoniale, sicché mentre da un lato si impone l'esigenza di protezione nei riguardi del soggetto obbligato in funzione della realizzazione dell'interesse, dall'altro la stessa esigenza si pone anche nei confronti dei terzi, in vista della garanzia di detto interesse come bene del patrimonio del creditore e delle condizioni necessarie per assicurare concretamente che l'interesse sia realizzato.

Ne consegue che il pagamento della retribuzione al lavoratore assente per malattia cessa di essere legittimo quando dipenda dal fatto illecito del terzo e quindi da una colposa alterazione del sinallagma contrattuale».

Invero tutti gli esempi formulati in chiave ironica nella sentenza del Tribunale di Catania, per metterne in evidenza il lato paradossale delle conseguenze che deriverebbero dall'applicazione dei principi sanciti dalla Sezioni Unite della Cassazione, potrebbero ben essere rivisti in chiave di soluzione ad un caso concreto che potrebbe prospettarsi nanti al Giudice di merito, e che, aldilà della ilarità o meno che il caso può suscitare in astratto, va ricostruito in concreto sulla base dei requisiti richiesti dall'art. 2043, 1223 , 2056, 2697 c.c. , e quindi va verificata la sussistenza dei requisiti di legge per poter procedere a riconoscere il diritto al risarcimento dei danni, anche laddove in astratto può sembrare un caso improbabile. Uno dei tanti esempi contenuti nella motivazione della sentenza del Tribunale di Catania è il seguente: "se una maestra si fratturasse una gamba e, non potendo andare a scuola, le venisse nominata una supplente, l'istituto scolastico potrebbe voler sapere come ella si è procurata la frattura e, scoprendo che ciò è accaduto nella scampagnata alla quale si è già fatto riferimento, ad opera di una cognata maldestra che ha fatto uno sgambetto, potrebbe chiedere a questa cognata il risarcimento della danno causato dallo stipendio dato invano alla maestra assente o, in alternativa, dallo stipendio dato alla supplente". Ebbene questo esempio potrebbe sembrare ironico e paradossale, invece ben può verificarsi in concreto e finire dinnanzi ad un giudice che dovrebbe trovarsi a decidere se concedere o meno il risarcimento del danno subito dalla Scuola, ed anzi aggiungerei, anche il risarcimento, all'Ente previdenziale che ha dovuto pagare l'indennità di malattia durante l'assenza della maestra. I casi concreti della vita sono veramente tanti e talvolta bizzarri, questo non toglie però, che laddove vi siano dei diritti lesi questi debbano trovare tutela, purchè il caso concreto possa essere sussunto nella fattispecie astratta prevista dalla normativa vigente. In un caso come questo quindi, il Giudice non potrebbe esimersi dal decidere applicando le norme e quindi, se vi è responsabilità dolosa o colposa della cognata che ha provocato la lesione all'insegnante che non andando a scuola ha creato un danno all'Istituto scolastico ed all'Ente previdenziale, per le somme erogate durante la malattia della maestra, non si vede perché il risarcimento debba essere negato.

Inoltre non è condivisibile neppure un'altra considerazione contenuta nella predetta sentenza, ossia che al datore di lavoro non è consentito indagare sulle cause della malattia che impediscano al suo dipendente di svolgere le proprie mansioni, ma deve pagare ugualmente la quota della retribuzione a suo carico e non può agire nei confronti del dipendente, quando sia stata la sua condotta a dar causa alla malattia che gli ha impedito di svolgere l'attività lavorativa, e pertanto non avrebbe senso che il datore di lavoro possa invece agire nei confronti di terzi che in ipotesi avessero provocato siffatta malattia. Ebbene, non è affatto vero che la causa della malattia sia irrilevante, ed anzi la condotta del dipendente che abbia causato la malattia che gli ha impedito di svolgere la sua attività lavorativa non è del tutto indifferente per il datore di lavoro, che ben può valutare questo fatto apparentemente irrilevante (come quello citato nella sentenza di essersi fratturato una gamba per aver fatto manovre spericolate e addirittura criminali a bordo di una motocicletta) all'interno di una valutazione più ampia della condotta del dipendente che può giustificare anche un provvedimento di licenziamento per giusta causa, quando tale condotta sia di rilevante gravità, e tale da incidere sull'idoneità del dipendente ad adempiere correttamente alle obbligazioni contrattuali (si pensi al caso del dipendente che si assenta spesso da lavoro per malattia perché, a causa della sua malsana abitudine di correre in moto, finisce spesso in ospedale, e per tale ragione il datore di lavoro non può più contare sul corretto e puntuale adempimento dell'impegno lavorativo assunto dal proprio dipendente) . Infatti per giurisprudenza consolidata "I comportamenti tenuti dal lavoratore nella sua vita privata ed estranei perciò all'esecuzione della prestazione, se in genere sono irrilevanti, possono tuttavia costituire giusta causa di licenziamento allorché siano di natura tale da far ritenere il dipendente inidoneo alla prosecuzione del rapporto lavorativo - specialmente quando lo stesso, per le sue caratteristiche, richiedeva, come nella specie, un peculiare margine di fiducia e di affidamento, rientrando in tale ambito anche i comportamenti del lavoratore potenzialmente pregiudizievoli per il datore di lavoro nonostante l'assenza di un concreto danno patrimoniale a suo carico". Certo nel caso del rapporto di lavoro è evidente che perché possa esserci giusta causa di licenziamento il fatto debba essere grave e quindi un solo episodio può non essere sufficiente a giustificare una reazione del datore di lavoro. Ma nel caso in cui il dipendente si è assentato perché attinto da un auto guidata da un terzo che lo ha investito sulle strisce pedonali facendolo finire all'ospedale, il datore di lavoro può ben agire nei confronti dell'investitore, perché la sua condotta colposa o dolosa che sia, ha cagionato più pregiudizi: non solo la lesione del dipendente, ma anche il danno economico del suo datore di lavoro per impossibilità di avvalersi della prestazione lavorativa del dipendente leso durante tutto il periodo dell'inabilità assoluta temporanea conseguente all'investimento.

Pertanto a parere della scrivente, i principi sancito nella Sentenza delle Sezioni Unite del 1988 n° 6132 sulla risarcibilità dei danni subiti dal datore di lavoro per l'inutilizzazione della prestazione lavorativa del dipendente leso da un sinistro stradale, restano pienamente validi, mentre per quanto concerne la sentenza del Tribunale di Catania, che contravviene totalmente a tali principi, nonostante sia stato interessante leggerne le motivazioni, si auspica che sia un caso isolato e che non trovi seguito nella giurisprudenza di merito e di legittimità.

Quindi rispondendo al quesito iniziale, si ritiene che il datore di lavoro ben può agire nei confronti del responsabile e della sua Compagnia di Assicurazione per ottenere il risarcimento del danno subito per l'inutilizzazione del dipendente assente per malattia perché coinvolto in un sinistro stradale, e può ottenere la condanna purchè provi il nesso di causalità tra la condotta del responsabile del sinistro e l'assenza del lavoratore leso, e il danno ingiusto che ne è derivato come conseguenza immediata e diretta .

Avv. Gabriella Patteri

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