Data: 04/12/2014 09:10:00 - Autore: Valeria Zeppilli

di Valeria Zeppilli 

Ogni associazione sportiva dilettantistica per funzionare ha bisogno di soggetti che svolgano attivit� in suo favore. Attivit� che possono essere di lavoro subordinato o autonomo, ma anche a titolo gratuito, di collaborazione sportiva, di collaborazione coordinata e continuativa.

Tra tutti questi rapporti � necessario fare chiarezza.

Innanzitutto � opportuno sottolineare che il lavoro subordinato e quello autonomo, sia esso professionale o occasionale, in nulla si discostano rispetto alle ordinarie previsioni di legge, con la conseguenza che, sotto questo punto di vista, le associazioni sono da equipararsi a qualsiasi datore di lavoro.

All'interno del associazione, poi, � lecito e diffuso che alcuni associati collaborino a titolo gratuito alle varie attivit� necessarie per il funzionamento, senza che da ci� derivi l'instaurazione di un rapporto giuridicamente rilevante. Al di l� di un'espressa pattuizione in tal senso, ci� che rileva ai fini della qualificazione del rapporto come prestazione a titolo gratuito � l'effettiva modalit� di svolgimento della stessa. La gratuit� trova la propria giustificazione nella comunione di scopo che lega il socio al sodalizio, ovverosia nel raggiungimento dei fini associativi, senza che sia presente un fine di lucro. In ogni caso � sempre possibile riconoscere in capo all'associato un rimborso delle spese eventualmente sostenute nell'esercizio della sua attivit� per l'associazione.

Vi sono poi le cd. collaborazioni sportive, ovverosia quelle rese per l'associazione da atleti, istruttori sportivi, tecnici, arbitri e responsabili di manifestazioni sportive dilettantistiche. Esse possono essere remunerate attraverso il cd. compenso sportivo, caratterizzato dal fatto di non poter in alcun modo essere ricondotto ad un'attivit� professionale n� ad un rapporto di lavoro subordinato.

L'aver percepito compensi sportivi non genera l'obbligo di versare n� i contributi previdenziali all'INPS n� quelli assicurativi all'INAIL e, fino all'ammontare di � 7.500,00, non concorre a formare reddito.

Lo stesso regime agevolativo si applica anche per le collaborazioni amministrativo-gestionali rese in favore di societ� e associazioni sportive dilettantistiche. Tali collaborazioni rappresentano uno dei pochi casi di co.co.co. che, a seguito della riforma Biagi del 2003, non devono essere necessariamente riconducibili ad un progetto e si concretizzano nello svolgimento dei compiti tipici di segreteria quali, ad esempio, la raccolta delle iscrizioni, la tenuta della cassa e la tenuta della contabilit� da parte di soggetti non professionisti.

Infine, all'amministratore-legale rappresentante dell'associazione pu� essere riconosciuto un compenso come indennit� di carica, con la precisazione che esso deve essere consono all'attivit� svolta e non deve superare il compenso che dovrebbe essere altrimenti corrisposto per lo svolgimento delle funzioni operative da parte di un soggetto terzo e, in ogni caso, quello massimo previsto per il presidente del collegio sindacale delle societ� per azioni.


Tutte le notizie