Data: 04/12/2014 18:00:00 - Autore: Dott. Emanuele Papaleo
Emanuele Papaleo
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La circostanza aggravante prevista dall'art.7 D.L. 13 maggio 1991, n.152, convertito nella legge 12 luglio 1991, n.203, richiede per la sua configurazione il dolo specifico di favorire l'associazione, con la conseguenza che questo fine deve essere l'obiettivo "diretto" della condotta, non rilevando possibili vantaggi indiretti nè il semplice scopo di favorire un esponente di vertice della cosca, indipendentemente da ogni verifica in merito all'effettiva ed immediata coincidenza degli interessi del capomafia con quelli dell'organizzazione.
Peraltro, per la qualificazione dell'art 7 citato devono sussistere due elementi,  legata, la prima, all'uso del “metodo mafioso”, avvalendosi cioè delle condizioni di cui all'art. 416-bis c.p. e configurabile anche indipendentemente dall'appartenenza dell'agente al sodalizio delinquenziale; la seconda, in proiezione finalistica, si riferisce a condotte delittuose oggettivamente dirette ad agevolare le attività dell'associazione mafiosa.
La condotta stessa, cioè, per le modalità che la distinguono, deve essere tale da evocare nel soggetto passivo l'esistenza di consorterie e sodalizi amplificatori della valenza criminale del reato commesso; la seconda ipotesi, viceversa, postulando che il reato sia commesso al fine specifico di agevolare l'attività di un'associazione di tipo mafioso, ne implica necessariamente l'esistenza reale, essendo impensabile un aggravamento di pena per il favoreggiamento di un'entità solo immaginaria.
Tale duplice configurazione, e quindi l'aggravante della c.d agevolazione mafiosa, sussisterà a condizione che tale comportamento risulti assistito e suffragato dalla consapevolezza di favorire l'intero sodalizio, e non un suo singolo comportamento del quale si ignorino le connessione con la criminalità organizzata.
Il metodo mafioso come elemento circostanziale, invece, si configura necessariamente nella realizzazione di determinati atti intimidatori violenti (dai quali consegue l'assoggettamento) impiegati per l'esecuzione di singoli episodi criminosi. Tale circostanza in esame, invece, può essere contestata solo ogni qualvolta la forza di intimidazione venga effettivamente utilizzata per la consumazione di singoli delitti.
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