Data: 08/12/2014 19:00:00 - Autore: Law In Action - di P. Storani

di Paolo M. Storani - Il baricentro della disciplina penale � rivolto verso l'autore del reato/soggetto responsabile, mentre in responsabilit� civile il fulcro � rappresentato dalla figura del danneggiato.

Nell'ambito della responsabilit� sanitaria � stato applicato da autorevole dottrina, il caro amico Marco Bona del foro di Torino, il concetto (espresso nel Manuale per il risarcimento dei danni ai congiunti, edito da Maggioli, Santarcangelo di Romagna (RN), nel 2014) di causalit� da perdita di chance.

A questo proposito ipotizziamo una richiesta di parere legale in merito a tale sorta di area grigia del nesso di causalit�; eppure nell'ultimo quindicennio la giurisprudenza aveva riscritto le regole della responsabilit� civile medico-sanitaria alla luce dei principi generali delineati dagli articoli 1218 e 1228 c.c., norme rimeditate dalla Corte di Cassazione in special modo avuto riguardo ai criteri di ripartizione degli oneri probatori ed al contenuto della prova liberatoria gravante sul debitore, muovendo dalla fondamentale pronuncia Cass. Civ., Sez. Un., 30 ottobre 2001, n. 13533.


�Tra le innovazioni pi� importanti dell'ultimo decennio in materia di causalit� civile si ha come la Cassazione civile, sia in seno alla sezione III e sia a sezioni unite, sia pervenuta a distinguere nettamente e con estrema lucidit� fra due distinte "dimensioni di analisi" (cos� Cass. civ., Sez. III, 16 ottobre 2007, n. 21619) del rapporto causale rilevante ai fini civilistici:


- la causalit� civile "ordinaria";


- la causalit� da perdita di chance.


Pi� nello specifico, tracciando cos� un ulteriore solco tra causalit� civile e modello penalistico, la giurisprudenza dell'ultimo decennio (in primis quella di legittimit�) ha messo a fuoco come in seno al nuovo modello della causalit� civile sia possibile e si debba differenziare con chiarezza fra due modi distinti di concepire l'indagine causale e l'oggetto di questa, e cio� discernere tra:


- da un lato, la verifica (condotta sul piano della probabilit� logica) dell'eventuale rapporto corrente fra la condotta imputata al convenuto e la menomazione della salute della vittima primaria o la morte di quest'ultima;


- dall'altro lato, il vaglio (sempre secondo probabilit� logica) di una, a sua volta eventuale, relazione corrente fra la condotta ascritta al convenuto e la privazione di possibilit� (o chance) di scongiurarsi l'evento lesivo o parte dei danni.


In particolare, questa bipartizione fu dapprima delineata dai giudici di legittimit� nella decisione resa in B. c. Gestione Liquidatoria USSL 68 di Rho (Cass. civ., Sez. III, 4 marzo 2004, n. 4400) � seguita poi da altre pronunce (Cass. civ., Sez. III, 21 giugno 2004, n. 11488) � ed infine � stata affinata (soprattutto sul piano della sua collocazione entro la causalit�) nella decisione Cass. civ., Sez. III, 16 ottobre 2007, n. 21619 (richiamata, in senso adesivo, dalle Sezioni Unite civili nei precedenti n. 581/2008, n. 582/2008 e n. 584/2008, e poi ancora dalle pronunce Cass. civ., Sez. III, 21 luglio 2011, n. 15991 e Cass. civ., Sez. III, 29 novembre 2012, n. 21245Chance di guarigione da una particolare malattia" � Che ciascuno di noi abbia delle chances con riferimento agli aspetti, patrimoniali e/o non patrimoniali, pi� disparati della sua vita � inconfutabile sul piano naturalistico e fenomenologico: occorre poi chiarire se si tratti di mere aspettative, di semplici illusioni, di aspirazioni velleitarie, di opportunit�, oppure, diversamente, di vere e proprie "possibilit�", cio�, in parole molto semplici, di situazioni, oggettivamente riscontrabili, che stanno all'esterno del soggetto (in concorsi, in carriere, in strumenti diagnostici, in terapie mediche) e non gi� soltanto nella mente di chi le vanti a suo vantaggio.


Un paziente, per esempio, ovviamente nutre la speranza di guarire; le sue chances di guarigione, tuttavia, non coincidono con questa sua attesa soggettiva; le chances risiedono in ci� che la medicina, nel singolo caso concreto (cio� a fronte della sua specifica patologia), oggettivamente pu� permettergli di conseguire in termini di guarigione o di sopravvivenza.


Nel campo delle cure mediche, peraltro, queste chance sono lungi dall'essere sfuggenti, labili, fumose, speculative; la loro "esistenza" � documentabile e dimostrabile attraverso la casistica pregressa (cos� come rappresentata, anche eventualmente attraverso proiezioni future, dagli studi scientifici e dalle statistiche), ancorch�, magari, a seconda dai casi, con margini pi� o meno estesi di incertezza, oppure in range pi� o meno significativi � non solo le chance sono fenomeni reali e oggettivamente comprovabili attraverso dati scientifici e statistici, ma in subiecta materia la loro realizzazione costituisce il vero fine ultimo (cio� la causa) della prestazione professionale, quindi sostanziando giuridicamente le chance l'obbligazione del medico e della struttura sanitaria�

(Marco Bona 2014).


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