Data: 09/12/2014 19:40:00 - Autore: N.R.
In tempi di crisi anche gli avvocati cercano di correre ai ripari. 
Più volte abbiamo avuto modo di accennare alle difficoltà in cui la categoria si sta trovando (v. articolo: Avvocati: ricchi, ricchissimi, praticamente in mutande). Ma ora, potrebbe aprirsi qualche speranza dato che l'ordine forense di Roma, ha messo a punto una proposta di legge per fissare delle regole e stabilire un giusto compenso per gli avvocati anche al fine di restituire dignità alla professione forense.
La proposta di legge sarà presentata il 10 dicembre prossimo nel corso di una conferenza organizzata dell'ordine degli avvocati di Roma e a cui sono stati invitati tutti i parlamentari e i membri dell'esecutivo
Ciò che si vuole proporre è l'aggiunta nell'articolo 2233 del codice civile di un nuovo comma per sancire la nullità di qualsiasi patto in cui il compenso non risulti proporzionato all'opera prestata.
NB: Nell'attuale formulazione, l'articolo 2333 (compenso) recita:

Il compenso, se non è convenuto dalle parti e non può essere determinato secondo le tariffe o gli usi, è determinato dal giudice.
In ogni caso la misura del compenso deve essere adeguata all'importanza dell'opera e al decoro della professione.
Sono nulli, se non redatti in forma scritta, i patti conclusi tra gli avvocati ed i praticanti abilitati con i loro clienti che stabiliscono i compensi professionali.


Il nuovo comma andrebbe ora ad aggiungere quanto segue:
"È nullo qualsiasi patto nel quale il compenso sia manifestamente sproporzionato all'opera prestata ai sensi del comma II. Si presume manifestamente sproporzionata la pattuizione di un compenso inferiore rispetto ai parametri ministeriali applicabili alle professioni regolamentate nel sistema ordinistico o ai sensi dell'art. 13 comma VI della legge 247/2012 per la determinazione del compenso del professionista nel caso di liquidazione da parte di un organo giurisdizionale. È altresì nulla qualsiasi pattuizione che vieti al professionista di pretendere acconti nel corso della prestazione o che gli imponga l'anticipazione di spese per conto del cliente. La nullità non opera nei rapporti professionali disciplinati dal codice del consumo".

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