Data: 11/12/2014 15:00:00 - Autore: Daniele Profili

di Daniele Profili - Il capo V del c.p.m.p., ove sono previste le fattispecie di reato contro beni militari costituenti dotazione individuale del personale in servizio alle armi, si apre con due articoli che riguardano la distruzione o l'alienazione di materiali d'armamento (art. 164) e di effetti di vestiario o equipaggiamento militare (art. 165).

Distruzione e alienazione beni militari

In entrambi vengono sanzionate condotte plurime e alternative e sostanzialmente vincolate ai seguenti comportamenti: distrazione, distruzione, soppressione, deterioramento, dispersione, alienazione o anche rendere, in tutto o in parte, indisponibili per il servizio materiali che siano in dotazione al militare.

Il soggetto attivo dei predetti reati è sempre il militare senza ulteriori specificazioni anche se, in realtà, la norma deve essere letta nel senso del militare che ha in dotazione l'oggetto. Stante quanto sopra appare evidente come l'individuazione ed il collocamento dell'oggetto destinatario di una delle predette condotte criminose all'interno o meno della specifica categoria dei materiali di armamento appare di fondamentale rilevanza per l'imputazione del titolo di reato.

Come poc'anzi affermato, infatti, le fattispecie inerenti i materiali di armamento sono riconducibili all'art. 164 mentre condotte relative a diversi tipi di materiale (vestiario, equipaggiamento) sono punite a norma del successivo art. 165. Al riguardo, per l'elenco degli oggetti costituenti materiali di armamento si rimanda all'art. 2, co. 2 della legge n. 185/90.

Inoltre, attesa la direttiva 2009/43/CE, l'individuazione di nuove categorie di materiali d'armamento, nonché il loro eventuale aggiornamento, avviene con decreto del Ministro della difesa di concerto con i Ministri degli affari esteri, dell'interno, dell'economia e delle finanze e dello sviluppo economico.

Elemento soggettivo

Si badi bene che la distinzione appare fondamentale in quanto entrambi i reati prevedono la sussistenza dell'elemento soggettivo del dolo, ancorché generico e quindi ammissibile nella forma eventuale, ma soltanto in caso di applicazione dell'art. 164 la procedibilità sarà d'ufficio, considerata la pena edittale prevista fino a 4 anni di reclusione, mentre per l'art. 165 si procederà su richiesta del comandante di corpo, in quanto reato punibile con una pena massima non superiore ai 6 mesi, come indicato dall'art. 260.

In merito all'art. 164 un interessante caso di applicazione è fornito dall'utilizzo dell'arma ricevuta in dotazione dal militare per fini estranei a quelli di servizio, ovvero fuori dai casi previsti di uso legittimo delle armi. Tale situazione è perfettamente inquadrabile nell'art. 164, in quanto si manifesta una forma di distrazione del materiale di armamento e la condotta può ovviamente concorrere con altri reati conseguenti all'illegittimo uso dell'arma (verso persone, cose, ecc.). Per quanto concerne, invece, le ipotesi specifiche di cui all'art. 165 è importante stigmatizzare come anche in questi casi l'elemento soggettivo è sempre il dolo generico quindi non rileva penalmente l'ipotesi colposa.

Pertanto, ad esempio, lo smarrimento involontario del documento di identificazione militare non costituirà reato, ma esclusivamente illecito disciplinare e lo stesso vale per il caso in cui si subisca il furto del documento di identificazione, che potrà integrare, al più, un'ipotesi colposa per la mancata conservazione in modo idoneo del documento in questione e quindi non integrerà la fattispecie. In conclusione è doveroso ribadire che il militare è imputabile secondo gli articoli in questione esclusivamente se l'oggetto destinatario di una delle predette condotte criminose sia in dotazione, anche solo se temporaneamente per lo svolgimento di un servizio, mentre nei casi in cui il materiale non sia stato assegnato al soggetto allora la norma di riferimento è rappresentata dall'art. 169.

Ciò premesso sarebbe dunque errato inquadrare lo smarrimento del materiale temporaneamente assegnato al militare per l'espletamento di un servizio (es.: paletta segnaletica per l'attività di pattuglia per l'Arma dei Carabinieri) quale fattispecie punibile attraverso l'art. 169. Tale norma, infatti, è esplicitamente sussidiaria rispetto agli artt. 164 e 165 e rappresenta, in sostanza, norma di chiusura dei reati contro i beni mobili militari andando a sanzionare le medesime condotte degli artt. 164 e 165 purché il fatto avvenga fuori dalle situazioni già previste da questi ultimi. Tale precisazione appare di fondamentale importanza in quanto solo l'art. 169 prevede l'estensione della punibilità del fatto anche in presenza di sola colpa, in virtù del disposto di cui all'art. 170.

Quindi, risulterebbe erronea l'imputazione al militare che smarrisce un oggetto assegnato temporaneamente per motivi di servizio secondo gli artt. 169 e 170 in quanto, come detto, la condotta è astrattamente riconducibile all'art. 165. Ciò nonostante se lo smarrimento si fosse manifestato per colpa non risulterebbe applicabile neanche lo stesso art. 165 per mancanza dell'elemento soggettivo richiesto dal titolo di reato, ovvero il dolo generico. Tale particolare fattispecie, pertanto, costituirebbe esclusivamente una mancanza disciplinare, al pari dello smarrimento di un documento di identificazione militare.

Daniele PROFILI

daniele.profili@gmail.com


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