Data: 11/12/2014 15:30:00 - Autore: Marina Crisafi
Il regolamento del Consiglio Nazionale Forense riguardante i corsi per l'iscrizione all'albo speciale per il patrocinio davanti alle
giurisdizioni superiori è stato emanato “in applicazione della legge” e nel rispetto dei “principi di ragionevolezza e della tutela
della concorrenza”, contemperando “le
esigenze di formazione professionale degli avvocati e le loro legittime
aspirazioni”.
Così il Tar Lazio, con sentenza
depositata il 4 dicembre 2014, ha messo la parola fine alla “guerra” tra l'Aiga e il Cnf iniziata nell'ottobre scorso con il ricorso dei
giovani avvocati contro il regolamento
n. 5/2014 promulgato dal Consiglio in attuazione dell'art. 22 della legge
professionale forense (l. n. 247/2012).
Secondo l'Aiga la nuova disciplina di iscrizione all'albo per il patrocinio
in Cassazione era incostituzionale per
via dei requisiti necessari per l'iscrizione (anzianità, numero di giudizi
patrocinati e soprattutto frequenza obbligatoria dei corsi presso la Scuola
superiore dell'Avvocatura, da svolgersi direttamente a Roma) che avrebbero
comportato per le giovani leve il ricorso alla “firma” dei colleghi già abilitati, limitando, di fatto, il ricambio
generazionale nelle giurisdizioni superiori.
Ma il Tar ha dato ragione al Cnf.
Per il giudice amministrativo, infatti, le eccezioni di illegittimità sono
da respingere perché non solo il regolamento è strettamente attuativo della previsione
di legge, ma prevede altresì un ampio periodo transitorio e si fa carico delle difficoltà logistiche cui
potrebbero andare incontro i professionisti per via della sede principale dei
corsi, a Roma, “prevedendo che 1/3 delle
lezioni possa essere svolto in forma
decentrata presso le sedi degli ordini distrettuali”.
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