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Data: 12/12/2014 16:00:00 - Autore: Law In Action - di P. Storani di Paolo M. Storani - Asclepio (traslitterato nel latino Aesculapius), figlio di Apollo, veniva considerato un semidio molto importante perché dotato del potere di guarire le persone ammalate; era, quindi, una divinità adorata dal popolo in quanto benevola con gli infermi (il sangue che sgorgava dalle vene del suo fianco destro secondo la mitologia greca permetteva di guarire ogni tipo di ferita e di malattia, facendo anche risorgere i defunti). Ad Asclepio, dunque, erano dedicati alcuni centri che oggi chiameremmo specialistici per la guarigione di peculiari patologie: il centro del culto medico era ad Epidauro, mentre uno, quello di Pergamo, era meta di autentici pellegrinaggi. Una delle metodiche principali di cura era l'analisi dei sogni dei pazienti, da cui il personale sanitario ritraeva linfa per diagnosticare e vincere la malattia. Chiosa autorevole e condivisibile dottrina: «E' proprio al mito di Asclepio (lat. Esculapio) che gli ultimi interventi riformatori della giustizia civile si devono essere ispirati per trovare una "cura" alle patologie che affliggono il processo civile: ovvero, prendere spunto dai "sogni" (incubi?) degli operatori di settore, materializzandone i contenuti in norme di diritto positivo. L'obiettivo? La definizione dell'arretrato in materia civile che, ad ottobre 2013, costava allo Stato circa 387 milioni di euro (v. Ministero della Giustizia, nota 17 settembre 2013 – Legge 89/2001) … E' il caso di esaminare le novità introdotte dal cd. pacchetto Orlando … segnalando, sin da ora, come si tratti dell'ennesima riforma, ispirata al mito di Asclepio, già dal titolo: "degiusdizionalizzazione"» (Giuseppe Buffone, La riforma del processo civile 2014, edito da Giuffrè, Milano).
A rendere ancor più labirintico ed irto di ostacoli all'ingresso lo scenario in cui prende corpo la lite per malasanità, si era assistito alla restaurazione, nell'ambito della conversione del c.d. "Decreto del fare", d'iniziativa governativa, dell'obbligatorietà della procedura di mediazione, in vigore già con il Decreto Legislativo 4 marzo 2010, n. 28 (affondata dalla sentenza della Corte Costituzionale, n. 272/2012, su ordinanza del Tar Lazio, Sez. I, 12 aprile 2011, n. 3202, per eccesso di delega), e nuovamente vigente dal 21 settembre 2013 con la novità dell'estensione della mediazione anche alle cause miranti ad ottenere il risarcimento dei danni derivanti dalle professioni sanitarie. La Consulta nella pronuncia n. 272/2012 non ha soltanto dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 5, 1° co., del Decreto Legislativo n. 28 del 2010, per violazione degli articoli 76 e 77 Cost., ma ha anche, pur se per sommi capi, espresso un chiaro giudizio di merito sulla questione: «quanto alla finalità ispiratrice dell'istituto della mediazione, consistente nell'esigenza di individuare misure alternative per la definizione delle controversie civili e commerciali, anche al fine di ridurre il contenzioso gravante sui giudici professionali, va rilevato che il carattere obbligatorio della mediazione non è intrinseco alla sua ratio, come agevolmente si desume dalla previsione di altri moduli procedimentali (facoltativi o disposti su invito del giudice), del pari ritenuti idonei a perseguire effetti deflattivi e quindi volti a semplificare e migliorare l'accesso alla giustizia … dai richiamati atti dell'Unione Europea non si desume alcuna esplicita o implicita opzione a favore del carattere obbligatorio dell'istituto della mediazione» (Corte Cost., 6 dicembre 2012, n. 272, Pres. Quaranta, Red. Criscuolo)
In seguito, con il d.l. 132/2014 del Governo Renzi, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 12 settembre 2014, poi convertito con modifiche in l. n. 162/2014, pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 10 novembre 2014, hanno fatto capolino nell'ordinamento italiano, con la riforma della giustizia civile pilotata dal Ministro On. Andrea Orlando in prospettiva di efficienza del processo e di riduzione dell'arretrato, l'arbitrato forense, la negoziazione assistita obbligatoria e il rito sommario incentivato. In tale articolato e policromo quadro normativo tutti i temi e gli istituti dianzi menzionati esercitano significative ripercussioni sull'alba della lite, ove le trattative volte al preventivo componimento della controversia naufraghino nel muro contro muro.
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