Data: 13/12/2014 10:20:00 - Autore: Law In Action - di P. Storani

di Paolo M. Storani - Un significativo caso relativo all'assistenza prestata al figlio disabile dalla nascita ed al contributo annuo inspiegabilmente concesso alla sola madre e non al padre, pur convivente e partecipe, è stato di recente affrontato e deciso dal S.C. nel modo che segue, con la necessaria premessa che la vicenda coinvolge un ginecologo di una struttura sanitaria, che non aveva informato la gestante delle condizioni del feto, così impedendo il ricorso all'aborto terapeutico.

«7.2. Accoglimento del sesto motivo. Il sesto motivo risulta fondato come error in iudicando, ancorché sia errato ritenere che si sia formato un giudicato interno sulla parte della liquidazione data, sino al momento della sentenza, come un ristoro equo inclusivo anche dello incerto avvenire. La Corte di Appello dopo aver dato atto della invalidità pressoché totale subita da D. sin dal momento della nascita e del dato della irreversibilità di tali gravissime menomazioni, al ff 9 della sentenza accorda alla madre, a decorrere dal fatto e sino alla data della sentenza, un contributo pari a 5.000 euro annue, per la assistenza prestata e la presumibile limitazione della attività lavorativa, mentre nulla può pretendere il marito, che pure è convivente e partecipe, sia per gli affetti che per la solidarietà familiare. L'errore giuridico compiuto dalla Corte di Appello attiene alla iniquità dei criteri liquidatori di un danno patrimoniale certo e permanente, posto che la solidarietà familiare, come è proseguita sino al tempo del decidere, proseguirà per il resto della vita sino a quando i genitori sopravvivranno. Non può dunque riconoscersi giuridicamente corretta la somma riduttiva liquidata come retribuzione di un danno patrimoniale emergente e da lucro cessante, in una condizione dove l'assistenza al menomato non può essere che continua con sacrifici economici rilevanti, che fanno carico non solo alla madre ma anche al padre, convivente e presente. La prova del danno economico si desume in via preventiva e secondo un criterio di euità solidale e sociale e non può ricondursi ad un modesto obolo temporaneo (vedi tra le ultime Cass. 23 aprile 2013 n. 9779, e 9 maggio 2011 n. 10108, e per il principio assiomatico le S.U. 11 novembre 2008 n. 26972). La cassazione è con rinvio alla Corte di Appello di Napoli in diversa composizione, che provvederà anche in ordine alle spese del giudizio di cassazione e provvederà alla liquidazione integrale del danno patrimoniale per il rilevante impegno economico sostenuto dai genitori, considerando e la gravità della invalidità e l'impegno continuo di assistenza ed i sacrifici e le perdite economiche, secondo ragionevoli presunzioni»
(Cass. civ., Sez. III, 22 maggio 2014, n. 11364, Pres. Giuseppe Salmè, Rel. Giovanni Battista Petti, Piccolo + altra c. Ina Assitalia S.p.A. + altro, in www.italgiure.giustizia.it e www.pluris-cedam.utetgiuridica.it)


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