Data: 13/12/2014 10:20:00 - Autore: Law In Action - di P. Storani

di Paolo M. Storani - Un significativo caso relativo all'assistenza prestata al figlio disabile dalla nascita ed al contributo annuo inspiegabilmente concesso alla sola madre e non al padre, pur convivente e partecipe, � stato di recente affrontato e deciso dal S.C. nel modo che segue, con la necessaria premessa che la vicenda coinvolge un ginecologo di una struttura sanitaria, che non aveva informato la gestante delle condizioni del feto, cos� impedendo il ricorso all'aborto terapeutico.

�7.2. Accoglimento del sesto motivo. Il sesto motivo risulta fondato come error in iudicando, ancorch� sia errato ritenere che si sia formato un giudicato interno sulla parte della liquidazione data, sino al momento della sentenza, come un ristoro equo inclusivo anche dello incerto avvenire. La Corte di Appello dopo aver dato atto della invalidit� pressoch� totale subita da D. sin dal momento della nascita e del dato della irreversibilit� di tali gravissime menomazioni, al ff 9 della sentenza accorda alla madre, a decorrere dal fatto e sino alla data della sentenza, un contributo pari a 5.000 euro annue, per la assistenza prestata e la presumibile limitazione della attivit� lavorativa, mentre nulla pu� pretendere il marito, che pure � convivente e partecipe, sia per gli affetti che per la solidariet� familiare. L'errore giuridico compiuto dalla Corte di Appello attiene alla iniquit� dei criteri liquidatori di un danno patrimoniale certo e permanente, posto che la solidariet� familiare, come � proseguita sino al tempo del decidere, proseguir� per il resto della vita sino a quando i genitori sopravvivranno. Non pu� dunque riconoscersi giuridicamente corretta la somma riduttiva liquidata come retribuzione di un danno patrimoniale emergente e da lucro cessante, in una condizione dove l'assistenza al menomato non pu� essere che continua con sacrifici economici rilevanti, che fanno carico non solo alla madre ma anche al padre, convivente e presente. La prova del danno economico si desume in via preventiva e secondo un criterio di euit� solidale e sociale e non pu� ricondursi ad un modesto obolo temporaneo (vedi tra le ultime Cass. 23 aprile 2013 n. 9779, e 9 maggio 2011 n. 10108, e per il principio assiomatico le S.U. 11 novembre 2008 n. 26972). La cassazione � con rinvio alla Corte di Appello di Napoli in diversa composizione, che provveder� anche in ordine alle spese del giudizio di cassazione e provveder� alla liquidazione integrale del danno patrimoniale per il rilevante impegno economico sostenuto dai genitori, considerando e la gravit� della invalidit� e l'impegno continuo di assistenza ed i sacrifici e le perdite economiche, secondo ragionevoli presunzioni�
(Cass. civ., Sez. III, 22 maggio 2014, n. 11364, Pres. Giuseppe Salm�, Rel. Giovanni Battista Petti, Piccolo + altra c. Ina Assitalia S.p.A. + altro, in www.italgiure.giustizia.it e www.pluris-cedam.utetgiuridica.it)


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