Data: 12/12/2014 17:40:00 - Autore: Daniele Profili

di Daniele Profili

Le ipotesi di reato previste dal Capo V del c.p.m.p., analizzate in un precedente articolo, si chiudono con la norma di cui all'art. 166 ove viene prevista la punibilità dell'acquisto o della ritenzione di effetti militari. In primo luogo appare opportuno precisare che le condotte contenute nell'articolo in questione si riferiscono a un reato comune che, in quanto tale, può essere commesso da qualsiasi cittadino e non solo dal militare. Ciò in virtù del fatto che il soggetto attivo indicato nell'articolo è "chiunque". Tale norma, così come anche altre contenute nel c.p.m.p., evidenziano la complementarità sostanziale della legge penale militare rispetto alla legge penale comune. Appare pertanto corretto affermare che le norme penali militari integrano le fattispecie previste dal c.p. con dei reati che riguardano non solo i cittadini in uniforme e possono essere classificati in: 1) esclusivamente militari (2° co., art. 37), nel caso in cui il fatto non è, in tutto o in parte, preveduto come reato dalla legge penale comune; 2) obiettivamente militari, quando invece il fatto sia preveduto, in tutto o in parte, dalla legge penale comune. Tornando all'art. 166 la  condotta prevista è duplice e alternativa: acquista o ritiene. Si badi bene per integrare la condotta è sufficiente il mero possesso di vestiario, equipaggiamento o armamento militare, purché tali oggetti materiali siano qualificati da una originaria destinazione d'uso militare e non sia dimostrabile dal detentore la loro legittima cessazione dalla destinazione originaria. Il reato può concorrere con la detenzione illegale di armi e/o munizioni da guerra, ex art. 2 della legge n. 895 del 1967 come modificato dall'art. 10 della legge 497/74, poiché le oggettività giuridiche sottese sono diverse: una afferisce all'ordine pubblico mentre l'altra riguarda gli oggetti in dotazione e quindi il servizio, seppur inteso in senso ampio e generico, così come precisato dalla S.C. (Cass. Pen., sez. I, 30 ottobre 2002, n. 36418). L'elemento soggettivo è il dolo generico ed il trattamento sanzionatorio è determinato per relationem con gli artt. 164 e 165 precedentemente esaminati: nel caso di oggetti di armamento sino a 4 anni; nel caso di altri oggetti, di vestiario o di equipaggiamento, sino a 6 mesi.

Se invece il materiale, acquistato o ritenuto, sia dimostrabile essere oggetto di un furto o di altro reato, comune o militare, ricorreranno le  diverse fattispecie di ricettazione ex art. 648 c.p. o di ricettazione militare ex art. 247 c.p.m.p. che, in tal caso, vanno considerate quali norme speciali rispetto alla ritenzione. A stigmatizzare la figura sussidiaria della ritenzione rispetto alla ricettazione è proprio la soggettività attiva della condotta criminosa di cui all'art. 166 c.p.m.p. che è estesa a chiunque, e quindi la sua implicita natura di reato comune e non di reato militare, ancorché previsto nella legge penale militare. La ritenzione è sussidiaria rispetto alla ricettazione sotto due punti di vista: in primo luogo, perché trova applicazione la fattispecie di ricettazione, comune o militare, soltanto se è dimostrabile che l'oggetto materiale, acquistato o trattenuto, sia il provento di un furto o di altro reato. Pertanto solo qualora non possa essere dimostrato che l'oggetto di armamento, di equipaggiamento o di vestiario detenuto dal soggetto attivo provenga da reato troverà applicazione la fattispecie di ritenzione che punisce il mero possesso. Per quanto precede è legittimo sostenere che sul detentore, ai fini della ritenzione, implicitamente gravi un onere della prova che ne sostanzia l'oggettività della fattispecie poiché, come indicato dalla giurisprudenza, ai fini dell'imputabilità rilevano gli oggetti detenuti che non siano muniti del marchio o del segno del rifiuto o, comunque, quelli detenuti senza che il detentore possa dimostrare adeguatamente la loro cessazione dalla destinazione d'uso originale, ovvero quella militare. Al contrario, se gli oggetti in questione riportassero, ad esempio, un contrassegno di dismissione ovvero un particolare contrassegno di "fuori uso", gli stessi potrebbero essere legittimamente detenuti. La condotta è altresì lecita quando, sebbene sull'oggetto non siano apposti contrassegni, il detentore sia in grado di dimostrare comunque la sua cessazione dalla destinazione d'uso originale attraverso idonea documentazione atta a certificarlo (es.:verbale fuori uso). Concludendo, nel caso delle fattispecie riconducibili all'art. 166, anche in relazione all'oggettività giuridica protetta, si ritiene ammissibile la predetta particolare forma di inversione dell'onere della prova, altrimenti non sarebbe mai imputabile un comportamento di questo tipo poiché, essendo lo stesso punibile esclusivamente per dolo e non anche per colpa, chiunque potrebbe facilmente aggirare l'imputazione sostenendo, nella propria difesa, di non essere a conoscenza che l'oggetto avesse un'origine illegittima. 

Daniele PROFILI – daniele.profili@gmail.com

 

 

 


Tutte le notizie