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Data: 22/12/2014 11:20:00 - Autore: G.C. Con la sentenza n. 51660/2014 le Sezioni Unite della Corte di Cassazione si sono espresse in merito alle condizioni che devono sussistere per potere disporre il sequestro conservativo di cui agli articoli 316 e seguenti codice di procedura penale ed in particolare se sia richiesta una situazione che faccia ritenere la futura dispersione del patrimonio del debitore ovvero se sia sufficiente una oggettiva inadeguatezza della garanzia patrimoniale in rapporto all'entità del credito. Sebbene nella giurisprudenza di legittimità coesistano due linee interpretative contrapposte quanto alla ravvisabilità del periculum in mora, nel caso di specie il Giudice di ultima istanza si pronuncia nel senso che è sufficiente che vi sia il fondato motivo di ritenere che manchino le garanzie patrimoniali e che l'ordinanza impugnata non è censurabile, avendo il giudice a quo argomentato sia in ordine all'entità del credito vantato dalle parti civili in conseguenza delle gravi condotte realizzate dall'imputato, sia con riferimento alla mancanza di ulteriori garanzie oltre l'immobile sequestrato costituente l'unico cespite di proprietà dell'imputato in grado di rappresentare la garanzia per l'adempimento delle sue obbligazioni. Alla luce di ciò, il Giudice di legittimità afferma il seguente principio di diritto: "Al fine di disporre il sequestro conservativo, è necessario e sufficiente che vi sia il fondato motivo di ritenere che manchino le garanzie del credito; vale a dire che il patrimonio del debitore sia attualmente insufficiente per l'adempimento delle obbligazioni di cui all'art. 316, commi 1 e 2, cod. proc. pen.". Per altri dettali si rimanda al testo della sentenza qui sotto allegato.
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