Data: 15/12/2014 16:00:00 - Autore: Marina Crisafi
Dopo il parere
positivo di giovedì scorso della Commissione Giustizia del Senato possono
ritenersi concluse le procedure di consultazione avviate sullo schema di decreto ministeriale relativo
al regolamento per il conseguimento e il mantenimento del titolo di “avvocato specialista”.
Per rendere realtà
le specializzazioni dei professionisti legali d'Italia nei diversi rami del
diritto, mancherebbe solo la firma del
Guardasigilli.
Ma prima bisognerà
fare i conti con le riserve espresse
dalla Commissione Giustizia, la quale pur rilasciando parere favorevole ha
espresso una serie di osservazioni, in accoglimento anche delle istanze
provenienti dal mondo dell'avvocatura.
Due le critiche principali mosse dalla Commissione che vanno a toccare la sostanza stessa dell'impianto
del decreto.
Quanto al primo
punto, oggetto di critiche è stato innanzitutto l'art. 3 dello schema normativo che prevede la possibilità per l'avvocato
di conseguire il titolo di specialista
soltanto in una delle aree di specializzazione elencate nella relativa
tabella allegata (Tab. A).
Tale previsione è
apparsa alla Commissione “irragionevolmente
restrittiva” rispetto al dettato dell'art. 9 della l. n. 247/2012, non
consentendo “un inquadramento coerente
con le attività professionali concretamente svolte dall'avvocato”, visto
anche il fatto che alcune delle materie specialistiche previste dalla tabella
sono affini “ed è verosimile che nella pratica il professionista possa
esercitare la propria attività in ciascuna di esse”.
Su quest'assunto, la
Commissione ha, quindi, suggerito, la possibilità di far conseguire il titolo in almeno due aree di specializzazione,
spingendosi sino a richiedere “una più
ampia e puntuale individuazione delle aree di specializzazione e dei rispettivi
ambiti di competenza”.
La seconda critica ha
riguardato, invece, il limite quantitativo
del numero di 50 procedimenti annuali per ottenere il titolo di specialista.
Riguardo a tale
tetto - ampiamente criticato dal mondo dell'avvocatura in quanto penalizzante
per una gran parte dei professionisti, soprattutto i giovani avvocati, andando
ad avvantaggiare soltanto i grossi studi – la Commissione si è espressa chiedendo la soppressione, negli artt.
8 e 11, sia del riferimento “comprovante”
che di quello “per anno”.
Ma non solo. Oggetto
di osservazioni è stato anche l'art. 7, comma 1 del decreto, in ragione dell'elencazione tassativa delle
istituzioni autorizzate ad organizzare i corsi di specializzazione per
conseguire il relativo titolo.
In allegato il
parere della Commissione Giustizia e lo Schema di decreto ministeriale
|