Data: 15/12/2014 16:00:00 - Autore: Marina Crisafi

Dopo il parere positivo di giovedì scorso della Commissione Giustizia del Senato possono ritenersi concluse le procedure di consultazione avviate sullo schema di decreto ministeriale relativo al regolamento per il conseguimento e il mantenimento del titolo di “avvocato specialista”.

Per rendere realtà le specializzazioni dei professionisti legali d'Italia nei diversi rami del diritto, mancherebbe solo la firma del Guardasigilli.

Ma prima bisognerà fare i conti con le riserve espresse dalla Commissione Giustizia, la quale pur rilasciando parere favorevole ha espresso una serie di osservazioni, in accoglimento anche delle istanze provenienti dal mondo dell'avvocatura.

Due le critiche principali mosse dalla Commissione che vanno a toccare la sostanza stessa dell'impianto del decreto.

Quanto al primo punto, oggetto di critiche è stato innanzitutto l'art. 3 dello schema normativo che prevede la possibilità per l'avvocato di conseguire il titolo di specialista soltanto in una delle aree di specializzazione elencate nella relativa tabella allegata (Tab. A).

Tale previsione è apparsa alla Commissione “irragionevolmente restrittiva” rispetto al dettato dell'art. 9 della l. n. 247/2012, non consentendo “un inquadramento coerente con le attività professionali concretamente svolte dall'avvocato”, visto anche il fatto che alcune delle materie specialistiche previste dalla tabella sono affini “ed è verosimile che nella pratica il professionista possa esercitare la propria attività in ciascuna di esse”.

Su quest'assunto, la Commissione ha, quindi, suggerito, la possibilità di far conseguire il titolo in almeno due aree di specializzazione, spingendosi sino a richiedere “una più ampia e puntuale individuazione delle aree di specializzazione e dei rispettivi ambiti di competenza”.

La seconda critica ha riguardato, invece, il limite quantitativo del numero di 50 procedimenti annuali per ottenere il titolo di specialista.

Riguardo a tale tetto - ampiamente criticato dal mondo dell'avvocatura in quanto penalizzante per una gran parte dei professionisti, soprattutto i giovani avvocati, andando ad avvantaggiare soltanto i grossi studi – la Commissione si è espressa chiedendo la soppressione, negli artt. 8 e 11, sia del riferimento “comprovante” che di quello “per anno”.

Ma non solo. Oggetto di osservazioni è stato anche l'art. 7, comma 1 del decreto, in ragione dell'elencazione tassativa delle istituzioni autorizzate ad organizzare i corsi di specializzazione per conseguire il relativo titolo.

 

In allegato il parere della Commissione Giustizia e lo Schema di decreto ministeriale


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