Data: 10/05/2004 - Autore: www.filodiritto.com
Pronunciandosi sulla richiesta di un cliente di un istituto bancario, l'Autorità ha ribadito che il cliente può conoscere tutti i dati personali che lo riguardano da questo detenuti e in caso di operazioni finanziarie può avere accesso anche alle informazioni eventualmente riportate nei documenti in cui sono indicati i rischi dell'investimento. La banca inoltre deve comunicare le informazioni personali in modo chiaro e intellegibile fornendo anche criteri e parametri per la comprensione di eventuali codici presenti nei documenti. Nella medesima newsletter l'Autorità ha reso noto di avere fornito alcuni chiarimenti per il settore privato (imprese, banche, assicurazioni, professionisti, enti no-profit) sui seguenti trattamenti che non devono essere notificati in base ad una corretta interpretazione delle disposizioni del Codice sulla privacy. (Garante per la protezione dei dati personali Newsletter del 5 - 25 aprile 2004).
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