Data: 11/05/2004 - Autore: www.filodiritto.com
Il Tribunale di Catania si � pronunciato su un ricorso ai sensi dell'articolo 700 c.p.c.avente ad oggetto l'applicazione della Legge 40/2004 in materia di procreazione medicalmente assistita. Nel caso di specie, il Giudice ha stabilito che una coppia di persone fertili portatrici di talassemia non pu� fare ricorso alle tecniche di procreazione medicalmente assistita per selezionare gli embrioni da trasferire nell'utero. Il Giudice ha inoltre giudicato manifestamente infondate alcune questioni di legittimit� costituzionale sollevate dai ricorrenti, sostenendo che proprio perch� i beni in discussione sono numerosi e costituiscono patrimonio di persone diverse - l'aspirante madre, l'aspirante padre, gli embrioni, la societ� - era indispensabile che la loro tutela e il loro bilanciamento venissero disciplinati dalla legge e non lasciati a quella che, in alternativa, diverrebbe inevitabilmente prevaricazione degli uni sugli altri. (Tribunale di Catania - Sezione Prima Civile, Ordinanza 3 maggio 2004: Legge n. 40 del 2004 sulla procreazione medicalmente assistita - Questioni di legittimit� - Manifesta infondatezza).
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