Data: 11/05/2004 - Autore: www.filodiritto.com
Il Tribunale di Catania si è pronunciato su un ricorso ai sensi dell'articolo 700 c.p.c.avente ad oggetto l'applicazione della Legge 40/2004 in materia di procreazione medicalmente assistita. Nel caso di specie, il Giudice ha stabilito che una coppia di persone fertili portatrici di talassemia non può fare ricorso alle tecniche di procreazione medicalmente assistita per selezionare gli embrioni da trasferire nell'utero. Il Giudice ha inoltre giudicato manifestamente infondate alcune questioni di legittimità costituzionale sollevate dai ricorrenti, sostenendo che proprio perché i beni in discussione sono numerosi e costituiscono patrimonio di persone diverse - l'aspirante madre, l'aspirante padre, gli embrioni, la società - era indispensabile che la loro tutela e il loro bilanciamento venissero disciplinati dalla legge e non lasciati a quella che, in alternativa, diverrebbe inevitabilmente prevaricazione degli uni sugli altri. (Tribunale di Catania - Sezione Prima Civile, Ordinanza 3 maggio 2004: Legge n. 40 del 2004 sulla procreazione medicalmente assistita - Questioni di legittimità - Manifesta infondatezza).
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