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Data: 20/12/2014 11:00:00 - Autore: Marina Crisafi Nessuna giustificazione per chi consulta senza permesso la mail altrui, anche se lo fa per tutelare il proprio diritto di difesa, l'azione integra comunque il reato di accesso abusivo ad un sistema informatico. A stabilirlo è la quinta sezione penale della Corte di Cassazione, con sentenza n. 52075 depositata il 15 dicembre 2014, confermando la condanna di un avvocato al reato previsto e punito dall'art. 615-ter c.p. per essersi introdotto abusivamente nella posta elettronica di un collega di studio. A nulla sono vale le doglianze dell'imputato che invocava l'applicazione della scriminante di cui all'art. 51 c.p. per aver esercitato il proprio diritto di difesa, dovendosi tutelare da un procedimento penale promosso nei suoi confronti proprio dal collega spiato. Per la Cassazione, infatti, ai fini dell'invocazione della scriminante di cui all'art. 51 c.p., l'esercizio del diritto, inteso quale potere dato al soggetto di agire per la sua soddisfazione sacrificando gli interessi contrastanti, non può spingersi fino a sfociare in aggressioni della sfera giuridica altrui, estranea, peraltro, al campo di applicazione del diritto azionato. Pertanto, nel caso di specie, i giudici non hanno ritenuto scusabile la “prolungata” attività di accesso abusivo operata dall'imputato sul sistema informatico del collega di studio, condannandolo anche per violazione della corrispondenza, per aver divulgato a terzi diverse comunicazioni destinate a rimanere riservate. |
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