Data: 26/12/2014 16:00:00 - Autore: Licia Albertazzi

di Licia AlbertazziCorte di Cassazione civile, sezione terza, sentenza n. 26900 del 19 Dicembre 2014. L'azienda che, eseguendo lavori di ristrutturazione di uno stabile, utilizza ponteggi non dotati di idonei sistemi di protezione e antifurto, risponde nel caso i ladri penetrino negli appartamenti adiacenti sfruttando proprio tale ponteggio. E anche il condominio è responsabile in solido del danno cagionato. Lo ha stabilito la Suprema corte nella sentenza in oggetto, ricalcando consolidato orientamento giurisprudenziale.

Se dalle risultanze di causa emerge che l'impresa detentrice dei ponteggi ha effettivamente omesso di dotare gli stessi di sistemi anti intrusione (come l'illuminazione notturna e i sistemi antifurto) e che tale omissione è stata determinante nell'agevolare i ladri nel compiere il reato, “la consolidata giurisprudenza di questa Corte ha più volte affermato il principio per cui la responsabilità dell'imprenditore che si sia avvalso di impalcature per l'espletamento di lavori sugli edifici è ravvisabile ai sensi dell'art. 2043 cod. civ., ove siano state trascurate le ordinarie norme di diligenza e non siano state adottate le cautele idonee ad impedire l'uso anomalo del ponteggio”. La responsabilità deriverebbe non tanto dalla presenza stessa del ponteggio, quanto dall'omissione di accorgimenti idonei ad evitare la situazione di pericolo. Così come è consolidata la correlata e solidale responsabilità del condominio, ex art. 2051 cod. civ., nel caso in cui il rappresentante legale abbia trascurato di vigilare circa l'espletamento di tutti gli oneri a carico dell'impresa a cui sono stati affidati i lavori. Eventuali clausole di discarico di responsabilità sono valide tra condominio e appaltatore per un'eventuale azione di regresso, ma non possono essere opposte ai condomini. “Pur se il condominio aveva formalmente imposto all'impresa di adottare ogni misura di salvaguardia, avrebbe dovuto poi controllare per esimersi da responsabilità verso i terzi che dette misure venissero effettivamente messe in opera”. La sentenza è cassata e decisa direttamente nel merito.


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