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Data: 03/01/2015 17:00:00 - Autore: Licia Albertazzi di Licia Albertazzi - Corte di Cassazione civile, sezione terza, sentenza n. 26887 del 19 Dicembre 2014. Importante pronuncia in tema di responsabilità del gestore del treno e del servizio vagoni letto in caso di furto in cabina ai danni dei passeggeri. Nella sentenza in commento la Suprema corte, ricostruendo sia normativa nazionale che internazionale e comunitaria, spiega come ente ferroviario e gestore del servizio vagoni notte siano solidalmente responsabili nei confronti di chi ha subito un furto in cabina durante la notte, con forzatura della serratura dato che la porta era stata correttamente chiusa dall'interno, nonostante la presenza di una clausola di discarico delle responsabilità nelle condizioni generali di contratto.
Al di là della precisazione che, per effetto di regolamento di polizia ferroviaria – il quale contiene disciplina speciale – i dipendenti delle ferrovie svolgono altresì funzioni di vigilanza edi controllo finalizzate al mantenimento della sicurezza degli utenti, con correlato potere sanzionatorio, la Suprema corte conferma che “il contratto di trasporto ferroviario in carrozza letto, servizio aggiuntivo, (…) obbliga detta società ad adempiere alla relativa prestazione accessoria di custodia del bagaglio che il viaggiatore (consumatore parte debole del contratto) vi porta con sé, con la diligenza qualificata dalla qualità dell'offerente – imprenditore, che costituisce il criterio per la valutazione della sua responsabilità”. Il servizio di sicurezza e di controllo è dunque compreso nel costo del biglietto, con la conseguenza che qualsiasi accordo contrario contenuto nelle condizioni generali del contratto di trasporto deve essere disapplicato (così ex art. 5 legge 2248/1865 allegato E, il quale conferisce al giudice ordinario il potere-dovere di disapplicazione del provvedimento amministrativo nel caso questo risulti lesivo di una posizione giuridicamente tutelata). L'art. 1786 cod. civ. estende espressamente all'imprenditore ferroviario la responsabilità dell'albergatore per le cose e i bagagli presi in custodia, responsabilità che diviene ancora più specifica nel caso in cui, come in quello di specie, il servizio di controllo e custodia sia svolto da altro ente gestore (nella specie, il soggetto che si occupa delle carrozze letto). La circostanza che la dovuta sorveglianza notturna delle carrozze letto sia stata di fatto omesso è dunque idonea a fondare colpa grave del trasportatore; responsabilità che va a sommarsi a quella del gestore della carrozza letto. La sentenza impugnata dalle vittime del furto, che in primo e in secondo grado di giudizio avevano visto respinta la propria domanda di risarcimento del danno, è cassata con rinvio. |
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