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Data: 24/12/2014 09:25:00 - Autore: Marina Crisafi Può formarsi giudicato implicito sulla declaratoria di nullità del contratto nel giudizio riguardante la domanda di risoluzione dello stesso? A sciogliere, positivamente, il dubbio sono state le sezioni unite della Cassazione con le recenti sentenze nn. 26242 e 26243 depositate il 12 dicembre scorso. La questione sottoposta all'attenzione del Supremo Collegio, prendendo le mosse da una vicenda relativa all'annullamento di un contratto di rendita vitalizia su un locale commerciale, afferiva, appunto, “all'individuazione delle condizioni per la formazione e l'estensione dell'efficacia del c.d. giudicato implicito esterno riguardante la sentenza di rigetto della domanda di risoluzione rispetto alla successiva azione di nullità concernente lo stesso contratto". E, in particolar modo sulla questione di “massima e particolare importanza”, se “la nullità del contratto possa essere rilevata d'ufficio non solo allorché sia stata proposta domanda di adempimento o di risoluzione del contratto ma anche nel caso in cui sia domandato l'annullamento del contratto stesso". A composizione del contrasto, le sezioni unite, ripercorrendo, attraverso un'articolata analisi, l'iter di formazione del giudicato e i poteri del giudice alla luce delle tesi giurisprudenziali e delle disposizioni di legge in materia, all'esito della ricognizione hanno affermato che la nullità “deve” essere sempre oggetto di rilevazione/indicazione da parte del giudice e “può” essere sempre oggetto di dichiarazione/accertamento da parte dello stesso, pertanto “l'espresso accertamento contenuto nella motivazione della sentenza sarà idoneo a produrre, anche in assenza di una istanza di parte, domanda o accertamento incidentale, l'effetto di giudicato sulla nullità del contratto in mancanza di impugnazione sul punto”, mentre la mancanza “di qualsivoglia rilevazione/dichiarazione della nullità in sentenza è idonea in linee generali ma non in via assoluta e non senza eccezioni, a costituire giudicato implicito sulla validità del contratto”.
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