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Data: 24/12/2014 10:30:00 - Autore: G.C.![]() La Suprema Corte ha, infatti, affermato che "tollerare" la nuova opera per un certo lasso di tempo, non ingenera nel proprietario alcun diritto al suo mantenimento: ha, anzi, ribadito, in accordo con le magistrature inferiori, che quest'ultimo ha palesemente violato il secondo comma dell'articolo 1102 del codice civile. Nei fatti, una emittente televisiva � stata condannata in primo grado ed in appello alla rimozione di un'antenna che, date le dimensioni particolarmente estese, "attraeva parte della cosa comune nella sfera di disponibilit� della convenuta, impedendo agli altri condomini di farne parimenti uso" e, conseguentemente, al ripristino dello status quo ante. Il motivo di tale decisione insiste sulla circostanza che, procedere alla installazione di un'antenna, incidente in modo apprezzabile sulla disponibilit� paritetica del lastrico solare da parte degli altri condomini, produca una diminuzione della libert� di uso della cosa comune ed, ai sensi dell'articolo 1102 c.c., secondo comma: "Il partecipante non pu� estendere il suo diritto sulla cosa comune in danno degli altri partecipanti, se non compie atti idonei a mutare il titolo del suo possesso". |
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