Data: 27/12/2014 11:20:00 - Autore: Prof. Mauro Di Fresco

Prof. Mauro Di Fresco

La legge 28 aprile 2014 n. 67 intitolata: �Deleghe al Governo in materia di pene detentive non carcerarie e di riforma del sistema sanzionatorio. Disposizioni in materia di sospensione del procedimento con messa alla prova e nei confronti degli irreperibili�, promulgata dal Presidente della Repubblica, stabilisce che il Governo dovr� adottare almeno un D.Lgs. diretto a riformare il sistema delle pene (si badi bene, non dei reati che rimangono inalterati), attenendosi a determinati criteri e principi contenuti nella stessa legge delega.

  A noi infermieri interessa in particolar modo il paragrafo �m� del comma 1 dell'art. 1 di questa legge che permette al Governo, attraverso il D.Lgs. all'uopo redatto, di  eliminare la sanzione detentiva dei reati puniti, al massimo della pena a 5 anni, mantenendo per� la sola pena pecuniaria gi� prevista per lo specifico reato oppure da creare ad hoc (cosa che nel decreto non � stata fatta) se il reato � punito con la sola reclusione.

  La depenalizzazione, cio� l'eliminazione del carcere per alcuni reati punibili edittalmente fino a 5 anni, si potr� attuare solo se l'offesa che si arreca alla vittima risulter� particolarmente tenue (moderata, poco lesiva), se il reo non � abituato a tale condotta penale (poi vedremo cosa significa) e se non vi sar� pregiudizio per l'eventuale azione civile diretta al risarcimento del danno.

  Sull'abitualit� del reo alla condotta penale, soccorre l'art. 102 C.P. che definisce tale il condannato ad oltre 5 anni di carcere per aver commesso almeno 3 delitti non colposi (cio� dolosi) della stessa indole, commessi separatamente nel tempo ma in un arco di 10 anni, oltre colui che � stato condannato per un successivo delitto non colposo, sempre della stessa indole ma commesso entro 10 anni successivi dall'ultimo reato.

  Oltre alla abitualit� legislativa, si deve aggiungere l'abitualit� giudiziaria, regolata dall'art. 103, comminata dal giudice quando il reo � condannato per 2 delitti non colposi oppure quando il giudice, valutando alcuni criteri stabiliti dall'art. 133 C.P., ritiene che il colpevole sia dedito al delitto.

  A distanza di circa 8 mesi, il Governo ha attuato il paragrafo m del comma 1 dell'art. 1 succitato, emanando nel Consiglio dei Ministri n. 40, le Disposizioni in materia di non punibilit� per particolare tenuit� del fatto o

irrilevanza del fatto.

  Diversamente dalla inoffensivit� del fatto (art. 49, comma 2 C.P.) che non realizza il reato per mancanza di un elemento essenziale, la tenuit� del fatto, gi� in uso nel sistema penale minorile, � da ritenere non punibile in ragione dei principi generalissimi di proporzione e di economia processuale.

  La disciplina della non punibilit� per tenuit� del fatto, sar� contenuta nel nuovo articolo 131bis, nel Titolo V del Libro I e del suo Capo I del Codice Penale.

  L'intensit� del dolo ovvero della volont� di nuocere e l'abitualit� del reo, valutata come pericolosit� sociale dell'agente, non permetteranno l'applicazione del nuovo 131bis.

 Prof. Mauro Di Fresco

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