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Data: 28/12/2014 16:00:00 - Autore: Laura Bazzan Avv. Laura Bazzan - Una guida completa alle novità introdotte dal Jobs Act, a partire dal contratto a tutele crescenti e ai relativi vantaggi, sino agli interventi in materia di licenziamento. Cos'è il contratto a tutele crescenti[Torna su] Il contratto a tutele crescenti è il modello contrattuale introdotto dal Jobs Act in caso di nuove assunzioni a tempo indeterminato. Con lo scopo di razionalizzare il coacervo di contratti di lavoro esistenti, infatti, la riforma ha limitato a due le tipologie di contratti individuali stipulabili tra datori di lavoro e dipendenti: il contratto di lavoro a tempo determinato e il contratto di lavoro a tempo indeterminato a tutele crescenti. Tale contratto presenta due peculiarità: in primo luogo, si tratta di un contratto aperto, in quanto applicabile a tutti i lavoratori neoassunti a partire dal 1 gennaio 2015; in secondo luogo, si tratta di un contratto che si pone in contrasto con la tradizionale idea di assunzione a tempo indeterminato, in quanto prevede l'ampliamento delle tutele con l'aumento dell'anzianità di servizio presso la stessa azienda ma al contempo consente l'interruzione del rapporto di lavoro senza possibilità di reintegro, salvi i casi di licenziamento discriminatorio (per motivi ideologici, di sesso, razza, religione, età, handicap, appartenenza ad un sindacato), nullo (per causa di matrimonio, lavoratrici madri), per alcune fattispecie di licenziamento disciplinare (casi in cui viene accertato in giudizio che il fatto contestato non sussiste) e per il licenziamento intimato oralmente. I vantaggi per le imprese[Torna su] I datori di lavoro che opteranno per assunzioni a tempo indeterminato a tutele crescenti potranno beneficiare delle agevolazioni fiscali e contributive previste dalla legge di stabilità con lo scopo di aumentare le assunzioni stesse. Inoltre, se sommando i dipendenti già in forza all'azienda con le nuove assunzioni a tutele crescenti, l'organico dell'impresa supererà la soglia dei quindici dipendenti, anche nei confronti dei lavoratori già assunti cesserà l'applicazione dell'art. 18 dello Statuto dei Lavoratori; in altre parole, quando grazie ai nuovi contratti a tutele crescenti nella stessa impresa troveranno impiego più di quindici lavoratori, in caso di licenziamento, per tutti i dipendenti verrà indistintamente prevista la corresponsione di un indennizzo in luogo della reintegrazione nel posto di lavoro.Le novità in materia di licenziamento[Torna su] Come già anticipato, in caso di licenziamento, il dipendente assunto con contratto indeterminato a tutele crescenti avrà unicamente diritto ad un indennizzo la cui corresponsione sarà certa ma variabile in base alla durata del rapporto di lavoro, da un minimo di quattro mensilità ad un massimo di ventiquattro, con aumento di due mensilità per ogni anno di servizio presso lo stesso datore di lavoro. Per i lavoratori già attualmente impiegati, invece, continueranno a valere le regole già esistenti e in particolare le ipotesi di reintegro così come previste dall'art. 18 salvo che, come già anticipato, il numero dei lavoratori superi le quindici unità in seguito ad assunzioni a tutele crescenti. Nei (pochi) casi in cui anche la nuova normativa prevede per il lavoratore la possibilità reintegro in seguito al licenziamento (discriminatorio, disciplinare quando il fatto non sussiste, nullo, orale), tuttavia, la tutela rimane reale senza possibilità di c.d. opting-out: il datore di lavoro non potrà sottrarsi all'ordine di reintegrazione con il pagamento di un indennizzo più cospicuo e la scelta tra reintegrazione sul luogo di lavoro o indennizzo spetterà unicamente al lavoratore. Costituiscono l'eccezione alla regola soltanto le piccole imprese, ovvero le imprese con meno di quindici dipendenti già escluse dall'applicazione dell'art. 18, per le quali permane quindi la deroga all'obbligo di reintegro anche con riferimento alle ipotesi ricomprese nella nuova disciplina e l'ammontare dell'indennizzo resta dimezzato, con un massimo di sei mensilità. La nuova disciplina in materia di licenziamento prevista per i contratti individuali di lavoro trova applicazione anche per i contratti collettivi qualora stipulati a tempo indeterminato a tutele crescenti. Vedi anche: Jobs Act: contenuti e testo legge |
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