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Data: 29/12/2014 08:50:00 - Autore: Marina Crisafi In tema di circolazione stradale, “l'abbagliamento da raggi solari del conducente di un automezzo non integra il caso fortuito e, pertanto, non esclude la penale responsabilità per danni che ne siano derivati alle persone”. Anzi, in tale situazione, il conducente “è tenuto ad interrompere la marcia, adottando opportune cautele onde non creare intralcio alla circolazione ovvero l'insorgere di altri pericoli, ed attendere di superare gli effetti del fenomeno impeditivo della visibilità". Così, testualmente, si è espressa la IV sezione penale della Cassazione, con sentenza n. 52649 del 18 dicembre 2014, annullando l'assoluzione disposta dal giudice di pace di Cosenza nei confronti dell'imputato del reato di cui all'art. 590 c.p. ed accogliendo il ricorso del procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Cosenza. Ritenendo fondate le motivazioni del procuratore ricorrente e illogico e contraddittorio il percorso argomentativo del giudice di prime cure con riferimento alla sussistenza dell'esimente del caso fortuito, la Corte ha infatti affermato che quest'ultimo “si realizza quando un fattore causale, sopravvenuto, concomitante o preesistente ed indipendente dalla condotta del soggetto renda eccezionalmente possibile il verificarsi di un evento, assolutamente non prevedibile e non evitabile”. Nella specie, invece, ha concluso la S.C. annullando la sentenza impugnata con rinvio per nuovo esame al giudice di pace di Cosenza, l'abbagliamento da raggi solari subito dal conducente non vale ad escludere la sua responsabilità, poiché egli era tenuto ad interrompere la marcia, “specialmente in vista di un incrocio e quando, come nella fattispecie di cui è processo, egli si appresta ad effettuare una manovra di svolta a sinistra del mezzo”, dovendo adottare tutte le più opportune cautele per non intralciare la circolazione o l'insorgenza di altri pericoli, attendendo il superamento degli effetti impeditivi della visibilità.
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