Data: 29/12/2014 18:00:00 - Autore: Avv. Laura Bazzan
di Laura Bazzan 
In data 24 dicembre 2014 il Consiglio dei Ministri ha approvato il primo dei due decreti legislativi attuativi della riforma sul lavoro, che riscrive quasi completamente la disciplina contenuta nell'art. 18 dello Statuto dei Lavoratori in materia di reintegrazione del lavoratore sul posto di lavoro in seguito a licenziamento senza giusta causa o giustificato motivo. Il testo normativo consta di soli dodici articoli tutti dedicati alla disciplina della nuova tipologia contrattuale di lavoro a tempo indeterminato a tutele crescenti e introduce nuove regole sui licenziamenti. Ecco in dettaglio le principali novit� che interesseranno i lavoratori neoassunti (Jobs Act) e il raffronto con l'attuale disciplina ancora applicabile ai dipendenti gi� in forza all'azienda (legge Fornero).

- Licenziamento per motivi economici: intimato perch� l'azienda versa in stato crisi o sta ridisegnando il proprio assetto organizzativo (c.d. licenziamento per giustificato motivo oggettivo).
Disciplina attuale: se il licenziamento viene dichiarato illegittimo dal giudice, il lavoratore ha diritto ad un'indennit�. Se, a seguito dell'accertamento, il fatto viene dichiarato manifestamente insussistente il lavoratore ha diritto anche al reintegro.
Nuova disciplina: se il licenziamento viene dichiarato illegittimo dal giudice, il lavoratore ha diritto unicamente all'indennit� variabile in base all'anzianit� di servizio.

- Licenziamento nullo: intimato in violazione delle tutele previste per la maternit� e la paternit� o per causa di matrimonio o per motivi discriminatori.
Sia la disciplina attuale che la nuova disciplina prevedono, in tale ipotesi, il diritto al reintegro oltre che un'indennit� a titolo di risarcimento del danno, salva la possibilit� del lavoratore di richiedere un'ulteriore indennit� in luogo del reintegro.

- Licenziamento per motivi disciplinari: intimato per comportamenti dolosi o colposi del lavoratore la cui gravit� impedisce la prosecuzione del rapporto (c.d. licenziamento per giusta causa o giustificato motivo soggettivo).
Disciplina attuale: se il licenziamento viene dichiarato illegittimo dal giudice, il lavoratore ha diritto al reintegro se il fatto materiale non sussiste o i contratti collettivi prevedono una sanzione conservativa.
Nuova disciplina: se il licenziamento viene dichiarato illegittimo dal giudice, il lavoratore ha diritto al reintegro solo se viene raggiunta la piena prova dell'insussistenza materiale del fatto, in tutti gli altri casi ha diritto unicamente all'indennit�.

- Rito applicabile
Disciplina attuale: rito Fornero
Nuova disciplina: rito ordinario

- Piccole imprese e grandi imprese
Disciplina attuale: solo le imprese con pi� di quindici dipendenti sono obbligate al reintegro del lavoratore in seguito a licenziamento per motivi economici dichiarato illegittimo, mentre le piccole imprese sono tenute al pagamento di un'indennit�.
Nuova disciplina: anche alle imprese con meno di quindici dipendenti si applicano le regole stabilite per i licenziamenti economici nelle grandi imprese (pagamento di un'indennit� variabile), ma l'indennit� � dimezzata.

Il decreto legislativo introduce altres� il c.d. contratto di ricollocazione, prevedendo l'istituzione di un apposito fondo per la ricollocazione dei lavoratori in stato di disoccupazione involontaria da cui attingere le risorse per l'emissione di un voucher che, presentato dal lavoratore all'agenzia per il lavoro, consente a quest'ultima l'incasso quando il lavoratore trova un impiego.

Laura Bazzan
Di seguito si riporta lo schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di contratto di lavoro a tempo indeterminato a tutele crescenti, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183.

Art. 1 - Campo di applicazione.
Per i lavoratori che rivestono la qualifica di operai, impiegati o quadri, assunti con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il regime di tutela nel caso di licenziamento illegittimo � disciplinato dalle disposizioni di cui al presente decreto.
Nel caso in cui il datore di lavoro, in conseguenza di assunzioni a tempo indeterminato avvenute successivamente all'entrata in vigore del presente decreto, integri il requisito occupazionale di cui all'articolo 18, ottavo e nono comma, della legge 20 maggio 1970, n. 300, il licenziamento dei lavoratori, anche se assunti precedentemente a tale data, � disciplinato dalle disposizioni del presente decreto.

Art. 2 - Licenziamento discriminatorio, nullo e intimato in forma orale.
Il giudice, con la pronuncia con la quale dichiara la nullit� del licenziamento perch� discriminatorio ovvero riconducibile agli altri casi di nullit� espressamente previsti dalla legge, ordina al datore di lavoro, imprenditore o non imprenditore, la reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro, indipendentemente dal motivo formalmente addotto. A seguito dell'ordine di reintegrazione, il rapporto di lavoro si intende risolto quando il lavoratore non abbia ripreso servizio entro trenta giorni dall'invito del datore di lavoro, salvo il caso in cui abbia richiesto l'indennit� di cui al terzo comma del presente articolo. Il regime di cui al presente articolo si applica anche al licenziamento dichiarato inefficace perch� intimato in forma orale.
Con la pronuncia di cui al comma 1, il giudice condanna altres� il datore di lavoro al risarcimento del danno subito dal lavoratore per il licenziamento di cui sia stata accertata la nullit� e l'inefficacia, stabilendo a tal fine un'indennit� commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto maturata dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione, dedotto quanto percepito, nel periodo di estromissione, per lo svolgimento di altre attivit� lavorative. In ogni caso la misura del risarcimento non potr� essere inferiore a cinque mensilit� della retribuzione globale di fatto. Il datore di lavoro � condannato, altres�, per il medesimo periodo, al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali.
Fermo restando il diritto al risarcimento del danno come previsto al comma 2, al lavoratore � data la facolt� di chiedere al datore di lavoro, in sostituzione della reintegrazione nel posto di lavoro, un'indennit� pari a quindici mensilit� dell'ultima retribuzione globale di fatto, la cui richiesta determina la risoluzione del rapporto di lavoro, e che non � assoggettata a contribuzione previdenziale. La richiesta dell'indennit� deve essere effettuata entro trenta giorni dalla comunicazione del deposito della pronuncia o dall'invito del datore di lavoro a riprendere servizio, se anteriore alla predetta comunicazione.

Art. 3 - Licenziamento per giustificato motivo e giusta causa.
Salvo quanto disposto dal comma 2 del presente articolo, nei casi in cui risulta accertato che non ricorrono gli estremi del licenziamento per giustificato motivo oggettivo o per giustificato motivo soggettivo o giusta causa, il giudice dichiara estinto il rapporto di lavoro alla data del licenziamento e condanna il datore di lavoro al pagamento di un'indennit� non assoggettata a contribuzione previdenziale di importo pari a due mensilit� dell'ultima retribuzione globale di fatto per ogni anno di servizio, in misura comunque non inferiore a quattro e non superiore a ventiquattro mensilit�.
Esclusivamente nelle ipotesi di licenziamento per giustificato motivo soggettivo o per giusta causa in cui sia direttamente dimostrata in giudizio l'insussistenza del fatto materiale contestato al lavoratore, rispetto alla quale resta estranea ogni valutazione circa la sproporzione del licenziamento, il giudice annulla il licenziamento e condanna il datore di lavoro alla reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro e al pagamento di un'indennit� risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto dal giorno del licenziamento fino a quello dell'effettiva reintegrazione, dedotto quanto il lavoratore abbia percepito per lo svolgimento di altre attivit� lavorative, nonch� quanto avrebbe potuto percepire accettando una congrua offerta di lavoro ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lett. c, del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181. In ogni caso la misura dell'indennit� risarcitoria relativa al periodo antecedente alla pronuncia di reintegrazione non pu� essere superiore a dodici mensilit� dell'ultima retribuzione globale di fatto. Il datore di lavoro � condannato, altres�, al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dal giorno del licenziamento fino a quello dell'effettiva reintegrazione. Al lavoratore � attribuita la facolt� di cui all'articolo 2, comma 3.
La disciplina di cui al comma 2 trova applicazione anche nelle ipotesi in cui il giudice accerta il difetto di giustificazione per motivo consistente nell'inidoneit� fisica o psichica del lavoratore, anche ai sensi degli articoli 4, comma 4, e 10, comma 3, della legge 12 marzo 1999, n. 68.
Al licenziamento dei lavoratori di cui all'articolo 1 non trova applicazione l'articolo 7 della legge n. 604 del 1966.

Art. 4 - Vizi formali e procedurali.
Nell'ipotesi in cui il licenziamento sia intimato con violazione del requisito di motivazione di cui all'articolo 2, comma 2, della legge n. 604 del 1966 o della procedura di cui all'articolo 7 della legge n. 300 del 1970, il giudice dichiara estinto il rapporto di lavoro alla data del licenziamento e condanna il datore di lavoro al pagamento di un'indennit� non assoggettata a contribuzione previdenziale di importo pari a una mensilit� dell'ultima retribuzione globale di fatto per ogni anno di servizio, in misura comunque non inferiore a due e non superiore a dodici mensilit�, a meno che il giudice, sulla base della domanda del lavoratore, accerti la sussistenza dei presupposti per l'applicazione delle tutele di cui agli articoli 2 e 3 del presente decreto.

Art. 5 - Revoca del licenziamento.
Nell'ipotesi di revoca del licenziamento, purch� effettuata entro il termine di quindici giorni dalla comunicazione al datore di lavoro dell'impugnazione del medesimo, il rapporto di lavoro si intende ripristinato senza soluzione di continuit�, con diritto del lavoratore alla retribuzione maturata nel periodo precedente alla revoca, e non trovano applicazione i regimi sanzionatori previsti dal presente decreto.

Art. 6 - Offerta di conciliazione.
In caso di licenziamento dei lavoratori di cui all'articolo 1, al fine di evitare il giudizio e ferma restando la possibilit� per le parti di addivenire a ogni altra modalit� di conciliazione prevista dalla legge, il datore di lavoro pu� offrire al lavoratore, entro i termini di impugnazione stragiudiziale del licenziamento, in una delle sedi di cui all'articolo 2113, comma 4, cod. civ., e all'articolo 82, comma 1, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, un importo che non costituisce reddito imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e non � assoggettata a contribuzione previdenziale, di ammontare pari a una mensilit� dell'ultima retribuzione globale di fatto per ogni anno di servizio, in misura comunque non inferiore a due e non superiore a diciotto mensilit�, mediante consegna al lavoratore di un assegno circolare. L'accettazione dell'assegno in tale sede da parte del lavoratore comporta l'estinzione del rapporto alla data del licenziamento e la rinuncia alla impugnazione del licenziamento anche qualora il lavoratore l'abbia gi� proposta.
L'onere derivante dalla disposizione di cui al comma 1 pari a due milioni di euro per l'anno 2015, settemilionienovecentomila euro per il 2016 e tredicimilionieottocentomila euro per il 2017 � posto a carico del fondo di cui all'articolo 1, comma 107, della legge di stabilit� per il 2015.
Il sistema permanente di monitoraggio e valutazione istituito ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 28 giugno 2012, n. 92, assicura il monitoraggio sull'attuazione della presente disposizione.

Art. 7 - Computo dell'anzianit� negli appalti.
Ai fini del calcolo delle indennit� e dell'impoto di cui all'articolo 3, comma 1, all'articolo 4, e all'articolo 6, l'anzianit� di servizio del lavoratore che passa alle dipendenze dell'impresa che subentra nell'appalto si computa tenendo conto di tutto il periodo durante il quale il lavoratore � stato impiegato nell'attivit� appaltata.

Art. 8 - Computo e misura delle indennit� per frazioni di anno.
Per le frazioni di anno d'anzianit� di servizio, le indennit� e l'importo di cui all'articolo 3, comma 1, all'articolo 4, e all'articolo 6, sono riproporzionati e le frazioni di mese uguali o superiori a quindici giorni si computano come mese intero.

Art. 9 - Piccole imprese e organizzazioni di tendenza.
Ove il datore di lavoro non raggiunga i requisiti dimensionali di cui all'articolo 18, ottavo e nono comma, della legge n. 300 del 1970, non si applica l'articolo 3, comma 2, e l'ammontare delle indennit� e dell'importo previsti dall'articolo 3, comma 1, dall'articolo 4, comma 1 e dall'articolo 6, comma 1, � dimezzato e non pu� in ogni caso superare il limite di sei mensilit�.
Ai datori di lavoro non imprenditori, che svolgono senza fine di lucro attivit� di natura politica, sindacale, culturale, di istruzione ovvero di religione o di culto, si applica la disciplina di cui al
presente decreto.

Art. 10 - Licenziamento collettivo.
In caso di licenziamento collettivo ai sensi degli articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, intimato senza l'osservanza della forma scritta, si applica il regime sanzionatorio di cui all'articolo 2 del presente decreto. In caso di violazione delle procedure richiamate all'articolo 4, comma 12, o dei criteri di scelta di cui all'art. 5, comma 1, della legge n. 233 del 1991, si applica il regime di cui all'articolo 3, comma 1.

Art. 11 - Contratto di ricollocazione.
� istituito presso l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale il Fondo per le politiche attive per la ricollocazione dei lavoratori in stato di disoccupazione involontaria, al quale affluisce la dotazione finanziaria del Fondo istituito dall'articolo 1, comma 215, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, in ragione di 18 milioni di euro per l'anno 2015 e di 20 milioni di euro per il 2016 nonch�, per l'anno 2015, l'ulteriore somma di 32 milioni di euro del gettito relativo al contributo di cui all'articolo 2, comma 31, della legge 28 giugno 2012, n. 92.
Il lavoratore licenziato illegittimamente o per giustificato motivo oggettivo o per licenziamento collettivo di cui agli articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991 n. 223, ha il diritto di ricevere dal Centro per l'impiego territorialmente competente un voucher rappresentativo della dote individuale di ricollocazione, a condizione che effettui la procedura di definizione del profilo personale di occupabilit�, ai sensi del D.lgs. attuativo della legge delega 10 dicembre 2014, n. 183, in materia di politiche attive per l'impiego.
Presentando il voucher a una agenzia per il lavoro pubblica o privata accreditata secondo quanto previsto dal D.lgs di cui al comma 2, il lavoratore ha diritto a sottoscrivere con essa il contratto di ricollocazione che prevede:
il diritto del lavoratore a una assistenza appropriata nella ricerca della nuova occupazione, programmata, strutturata e gestita secondo le migliori tecniche del settore, da parte dell'agenzia per il lavoro;
il diritto del lavoratore alla realizzazione da parte dell'agenzia stessa di iniziative di ricerca, addestramento, formazione o riqualificazione professionale mirate a sbocchi occupazionali effettivamente esistenti e appropriati in relazione alle capacit� del lavoratore e alle condizioni del mercato del lavoro nella zona ove il lavoratore � stato preso in carico;
il dovere del lavoratore di porsi a disposizione e di cooperare con l'agenzia nelle iniziative da essa predisposte.
L'ammontare del voucher � proporzionato in relazione al profilo personale di occupabilit� di cui al comma 2 e l'agenzia ha diritto a incassarlo soltanto a risultato ottenuto secondo quanto stabilito dal D.lgs. di cui al comma 2.

Art. 12 - Rito applicabile.
Ai licenziamenti di cui al presente decreto non si applicano le disposizioni dei commi da 48 a 68 dell'articolo 1 della legge n. 92 del 2012.

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