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Data: 02/01/2015 16:00:00 - Autore: Avv. Francesco Pandolfi Avv. Francesco Pandolfi
Ancora una volta la Sezione 3 del Tar Lazio esprime tutta la sua Alta competenza tecnico-giuridica; mi riferisco alla sentenza n. 10151 del 02.10.2014 con la quale il Tribunale, argomentando sul diritto all'unità della famiglia, stabilisce un principio fondamentale in materia di ricongiungimento familiare in ambito militare: il coniuge convivente del personale in servizio permanente delle Forze Armate, compresa l'Arma dei Carabinieri, ha diritto, all'atto del trasferimento d'autorità del militare ad altra sede di servizio, ad essere posto in posizione di comando o di distacco presso altre amministrazioni nella sede di servizio del coniuge o, in mancanza, nella sede più vicina.
Il Tar si è posto il problema del significato da assegnare all'istituto in esame, se cioè si tratti di una posizione piena e non comprimibile del coniuge del militare trasferito, ovvero se si tratti di una situazione giuridica di mero interesse, in quanto tale condizionata al bilanciamento con altri interessi contrapposti, quale quella che può riguardare il reperimento dei fondi da parte dell'Università (la ricercatrice -coniugata con un Maggiore dei Carabinieri-, in servizio presso l'Università degli Studi di Palermo presso il Dipartimento di Scienze Umanistiche, propone istanza per il trasferimento presso l'Università degli Studi di Tor Vergata).
In particolare, le motivazioni addotte dall'Università di destinazione (mancanza di risorse) con nota del 1xxx prot. n. 0xxxx3, non sono state ritenute dal Tar conformi al disposto normativo e alla interpretazione datane dalla Corte Costituzionale ( sentenza n. 183/08 ), poiché attengono ad un semplice problema economico e/o organizzativo che l'amministrazione è tenuta senz'altro a risolvere eventualmente procedendo ad una specifica richiesta ai Ministeri competenti in ordine alla allocazione delle risorse necessarie ad attivare il trasferimento. Per inciso ( per tutti coloro che si trovassero in casi analoghi ), ricordiamo che il trasferimento è stato chiesto dalla ricercatrice in base all'art. 17 della legge 266 del 1999, come modificato dall'articolo 7 l. n. 3/03 e dall'articolo 2268 comma 1 d.lgs. n. 66/10. La ricorrente, coniugata con un Maggiore dell'Arma dei Carabinieri trasferito d'autorità dal 2xxxx, chiedeva l'annullamento della nota dell'Università degli Studi di Tor Vergata con la quale era stato negato il suo trasferimento presso detto Ateneo; l'Università aveva negato il trasferimento della ricorrente in posizione di comando o di distacco in quanto, non essendo stata preventivata l'evenienza di rimborsi di trattamenti economici per l'utilizzazione di personale di altre Amministrazioni non erano state allocate le somme necessarie. In realtà la legge, avendo come finalità il ricongiungimento familiare, è diretta a rendere effettivo il diritto all'unità della famiglia che si esprime nella garanzia della convivenza del nucleo familiare e costituisce espressione di un diritto fondamentale della persona umana (sentenze n. 113 del 1998 e n. 28 del 1995 Corte Cost. ): se è vero che l'istituto del ricongiungimento familiare sottrae un dipendente ad un'amministrazione, è vero altresì che esso attenua i disagi provocati dalla mobilità del dipendente di un'altra amministrazione. Avvocato Francesco Pandolfi mobile: 328 6090 590 mail: francesco.pandolfi66@gmail.com blog: www.pandolfistudiolegale.it skipe: francesco.pandolfi8
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