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Data: 05/01/2015 16:00:00 - Autore: Marina Crisafi È da considerarsi legittimo il licenziamento disciplinare comunicato al lavoratore attraverso un telegramma, il quale, pur caratterizzandosi quale strumento di comunicazione sintetico ed immediato, può ritenersi valido purchè i fatti che hanno spinto il datore di lavoro a ricorrere all'applicazione di tale sanzione siano, in esso, comunicate in modo sufficientemente dettagliato. Lo ha stabilito la sezione lavoro della Corte di Cassazione, con sentenza n. 26744 depositata il 18 dicembre 2014, confermando la legittimità del licenziamento per giusta causa operato da un'azienda nei confronti di un dipendente, con mansioni di modellista, il quale era stato prima sospeso per motivi disciplinari e poi licenziato per aver tentato di sottrarre e copiare modelli e disegni di prodotti della stessa (nella specie, di scarpe). A nulla sono valse le doglianze del dipendente che lamentava l'illegittimità del recesso poiché non preceduto da preventiva e specifica contestazione dell'addebito in violazione dell'art. 7 dello Statuto dei lavoratori e dell'art. 69 del CCNL applicabile ai dipendenti dell'industria calzaturiera. Investita della vicenda, la S.C. ha ritenuto correttamente analizzata dalla corte territoriale la procedura di contestazione avviata dall'azienda, la quale prima ha contestato l'addebito e, in seguito, dopo aver ricevuto le controdeduzioni del lavoratore, ha intimato il licenziamento, la cui efficacia veniva sospesa a causa dello stato di malattia del lavoratore e successivamente confermata mediante telegramma. In tema di sanzioni disciplinari ha, quindi, ricordato la Cassazione, la contestazione dell'addebito ha lo scopo di permettere al lavoratore la propria immediata difesa, dovendo quindi rivestire carattere di specificità, senza che sia necessaria l'osservanza di schemi rigidi o prestabiliti, purchè vengano fornite al lavoratore incolpato tutte le indicazioni necessarie ed essenziali al fine di individuare, nella loro materialità, i fatti addebitati. Pertanto, anche la contestazione inviata tramite telegramma, ove descriva i fatti contestati con sufficiente precisione, ha concluso la Corte rigettando il ricorso, deve ritenersi idonea al suddetto scopo. |
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