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Data: 08/01/2015 17:29:00 - Autore: Davide Sacco www.consulenzalegaleungheria.it Secondo l'ordinamento italiano la detenzione di sostanze stupefacenti integra il reato di cui all'art. 73 del D.P.R 309/90, salvo che la detenzione delle predette sostanze non si dimostri essere avvenuta per uso esclusivamente personale. A tale depenalizzazione – che, ribadiamo, riguarda solo la detenzione ad uso personale - si è giunti, come noto, a seguito dell'esito positivo del referendum abrogativo del 18 aprile del 1993. È venuto conseguentemente meno l'istituto della "dose media giornaliera" e, ai fini della valutazione di rilevanza penale della detenzione della sostanza, ha perso rilevanza giuridica anche l'aspetto quantitativo. Tale ultimo aspetto assume, tuttavia, valore indiziario della destinazione a terzi, ossia dello “spaccio” di sostanze stupefacenti. Diversamente da quanto previsto dall'ordinamento italiano, il legislatore ungherese ha previsto all'art. 178, comma 6, del Codice Penale ungherese che colui che consuma sostanze stupefacenti, o acquista o possiede una piccola quantità di stupefacenti per uso personale, commette reato. Tale condotta è punibile con la reclusione non superiore a due anni. La pena può, tuttavia, essere aumentata nei casi in cui l'atto abbia comportato un più grave reato. Nei casi di possesso di sostanze stupefacenti, di modico quantitativo e ad uso personale, vi è la possibilità di richiedere nel corso del procedimento penale la sospensione condizionale della pena, sempre che non si ricada in una delle ipotesi di esclusione previste dal legislatore ungherese, o l'applicazione di una pena alternativa alla reclusione quale la detenzione “leggera”, il lavoro / servizio di pubblica utilità o la multa. Tali sanzioni, non sempre lievi, possono essere imposte anche congiuntamente. Deve, poi, menzionarsi come il vigente ordinamento ungherese preveda la possibilità per chiunque produca, fabbrichi, acquisti o possieda una piccola quantità di sostanze stupefacenti ad uso personale, di evitare l'irrogazione della pena se dimostri di aver seguito, prima della conclusione del procedimento penale di primo grado, un trattamento per la tossicodipendenza per almeno sei mesi consecutivi o di aver partecipato – nel medesimo periodo - ad un programma di riabilitazione e prevenzione dall'uso di sostanze stupefacenti. Dall'esperienza diretta dello Studio, possiamo riferire come sia prassi comune delle diverse Procure ungheresi sospendere la pubblica accusa – e quindi l'avvio del procedimento penale vero e proprio - per un termine congruo alla partecipazione del reo confesso al trattamento antidroga o riabilitativo di durata di sei mesi ed il contestuale avvio di una procedura amministrativa di sorveglianza della fase di riabilitazione. Avv. Davide Sacco |
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