Data: 04/05/2002 - Autore: Roberto Cataldi
La denuncia dei gravi difetti di costruzione o del pericolo di rovina di un immobile che il committente o l'acquirente debbono fare al costruttore entro un anno dalla scoperta (art. 1669 c.c.) decorre dal giorno in cui si sia conseguito "un apprezzabile grado di conoscenza oggettiva della gravità dei difetti e della loro derivazione causale dall'imperfetta esecuzione dell'opera".
Lo ha deciso la Seconda Sezione Civile della Cassazione (sentenza 29 marzo 2002 n. 4622) individuando, nel caso preso in esame, che tale conoscenza si sarebbe avuta dalla data del deposito di una consulenza tecnica depositata in sede di accertamento tecnico preventivo.
Non sarebbero sufficienti, invece, secondo la Corte, a dare una piena conoscenza dei difetti i semplici sospetti o delle manifestazioni di scarsa rilevanza.
I giudici della Corte hanno però precisato che, in ogni caso, l'apprezzamento di fatto circa l'accertamento del momento in cui detta conoscenza sia stata acquisita è riservato al giudice di merito ed è pertanto insindacabile in sede di legittimità sempre che "sia sorretto da motivazione congrua ed esente da vizi logici o da errori di diritto".

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