Data: 09/01/2015 15:30:00 - Autore: Marina Crisafi

Scatta dall'1 marzo prossimo la possibilità per i lavoratori di richiedere l'anticipazione del Tfr direttamente in busta paga prevista dalla legge di Stabilità 2015, in via sperimentale, per il triennio 2015-2018.

Ma per poter usufruire dell'integrazione sotto forma di retribuzione mensile, i lavoratori dovranno attendere un ulteriore step: il decreto del presidente del Consiglio dei Ministri che verrà emanato entro il 31 gennaio.

Sarà, infatti, un apposito Dpcm a stabilire le modalità di attuazione delle disposizioni di cui all'art. 1 (commi da 26 a 34) della l. n. 190/2014 che prevedono per i dipendenti del settore privato (esclusi gli agricoli e i domestici), con un rapporto di lavoro in essere (presso lo stesso datore di lavoro) da almeno 6 mesi di richiedere, relativamente ai periodi di paga del triennio 1 marzo 2015 – 30 giugno 2018, l'accredito mensile in busta paga, quale parte integrativa della retribuzione, della quota maturanda del trattamento di fine rapporto ex art. 2120 c.c. (vai alla Guida Il Trattamento di fine rapporto).

Il decreto indicherà anche i termini per esercitare l'opzione che, giova ricordare, una volta effettuata:

 

-      è irrevocabile fino allo scadere del triennio;

-      è assoggettata a tassazione ordinaria;

-      non risulta imponibile ai fini previdenziali;

-      non rileva ai fini del limite di reddito per il c.d. “bonus Irpef” ex art. 1 d.l. n. 66/2014.

 

Con lo stesso decreto, verranno disciplinati anche i criteri e le modalità di funzionamento del Fondo di Garanzia istituito presso l'Inps e della garanzia “di ultima istanza” dello Stato, cui potranno ricorrere i datori di lavoro che non intendono versare immediatamente, attraverso le proprie risorse, la quota di Tfr ai dipendenti che ne abbiano fatto richiesta.

I suddetti datori di lavoro potranno, infatti, accedere al finanziamento, assistito dalle garanzie rilasciate dall'apposito fondo dell'Inps e dallo Stato, nonché dal privilegio speciale ex art. 46 T.U.B. (d.lgs. n. 385/1993), versando un contributo mensile pari allo 0,2% della retribuzione imponibile a fini previdenziali (fatta eccezione per le imprese con meno di 50 addetti esonerate dal versamento del contributo ex art. 2 l. n. 297/1982).

Invece, per le aziende con numero di addetti pari o superiori a 50, ovvero per quelle con meno di 50 dipendenti che decidano di non ricorrere a tale modalità di accesso al credito, sarà previsto, proporzionalmente alle quote di Tfr percepite dai lavoratori quale parte integrativa della retribuzione, il riconoscimento di misure compensative di carattere fiscale e contributivo. 


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