Data: 12/01/2015 10:40:00 - Autore: Avv. Francesco Pandolfi
Avv. Francesco Pandolfi         cassazionista

Il diritto all'istruzione dei disabili è un diritto fondamentale, oggetto di specifica tutela da parte dell'ordinamento internazionale e di quello interno.

La Corte Costituzionale ( sentenza n. 80/2010 ) ha chiarito che "in attuazione dei principi generali fissati dalla legge 104/92e' assicurata l'integrazione scolastica degli alunni in difficoltà con interventi adeguati al tipo e alla gravita' dell'handicap, compreso il ricorso all'ampia flessibilita' organizzativa e funzionale delle classi prevista dall'articolo 21 commi 8 e 9 legge n. 59/97...", flessibilita' che puo' giungere anche alla assunzione di insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato in relazione alla gravita' dell'handicap.

Pertanto, laddove si rendesse necessario, a fronte di tale previsione giuridica l'intervento e il numero di ore di sostegno concretamente spettanti al minore dovra' essere determinato in base alla tipologia della sua difficoltà, quale emerge dalla diagnosi e dalle effettive esigenze educative, in quanto ben potrebbe verificarsi che le ore di sostegno assegnate in prime cure alla bambina non risultino adeguate rispetto alle esigenze di intervento terapeutico ed assistenziale allegate.

Il Tar Lazio, sezione 3 bis si è occupato della questione, giungendo alla sentenza n. 1273/14 con l'accoglimento dell'istanza promossa dai genitori esercenti la potestà su un minore bisognoso di aiuto, riguardante la contestazione del numero di ore adeguato assegnate per il docente di sostegno.

I genitori hanno evidenziato che, per la particolare patologia che affligge la minore- autismo infantile, ritardo psicomotorio, disprassia, dislalia- il sostegno di un insegnante con rapporto 1/1 le permetterebbe di colmare anche solo in parte le difficolta' nell'apprendimento e garantirebbe il diritto all'istruzione cosi' come costituzionalmente concepito.

Il Tar ha dato ragione ai fiduciosi genitori, ponendo in evidenza il chiaro principio dell'integrazione scolastica tesa al massimo risultato educativo possibile per i giovani frequentatori, specie se portatori di difficoltà anche di tipo psico motorio.

In conclusione, il ricorso e i motivi aggiunti sono stati accolti e, per l'effetto, annullati i provvedimenti amministrativi nella parte in cui avevano assegnato alla figliola dei ricorrenti un numero di ore di sostegno inferiore al massimo consentito in relazione alla patologia da cui e' affetta (40 ore di frequenza settimanale).

avv. Francesco Pandolfi
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