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Data: 10/01/2015 10:30:00 - Autore: Marina Crisafi Per avere diritto alle agevolazioni spettanti per l'acquisto della prima casa è sufficiente che la domanda di trasferimento della residenza sia presentata nei termini di legge dall'interessato, indipendentemente dal momento in cui la stessa venga annotata. Lo ha affermato la Corte di Cassazione, con ordinanza n. 110 dell'8 gennaio 2015, accogliendo il ricorso di un contribuente campano che si era visto revocare i benefici fiscali di cui aveva goduto per l'acquisto di un immobile, a titolo di prima abitazione, per via della mancata domanda di trasferimento della residenza presso lo stesso, entro il termine di 18 mesi dalla data della stipula del rogito. Vedendo rigettate le proprie doglianze dalla Ctr, la quale aveva ritenuto non documentata la presentazione tempestiva dell'istanza di variazione anagrafica della residenza, l'uomo ricorreva per Cassazione chiedendo la nullità della sentenza favorevole all'amministrazione finanziaria e dimostrando di aver richiesto la variazione entro 15 mesi dal rogito, la quale, tuttavia, veniva annotata tardivamente. La sezione tributaria della Cassazione ha ritenuto fondate le sue motivazioni. Cassando la sentenza ed annullando la revoca illegittima dei benefici prima
casa, i giudici della S.C. hanno affermato, infatti, che ai fini della determinazione
della residenza, “la prevalenza del dato anagrafico sulle risultanze fattuali deve tener conto della
unicità del procedimento amministrativo inteso al mutamento dell'iscrizione
anagrafica, sancito anche dall'art. 18, comma 2°, d.p.r. 30 maggio 1989 n. 223
(contenente il regolamento anagrafico della popolazione residente) - che,
nell'affermare la necessità della saldatura temporale tra cancellazione
dall'anagrafe del comune di precedente iscrizione e iscrizione in quella del
comune di nuova residenza, stabilisce che la decorrenza è quella della dichiarazione di trasferimento resa
dall'interessato nel comune di nuova residenza”, per cui il
beneficio fiscale della prima casa “a coloro che, pur avendone fatto formale richiesta, al momento
dell'acquisto dell'immobile non abbiano
ancora ottenuto il trasferimento della residenza nel comune in cui è
situato l'immobile stesso”. |
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